Codifica del piano dei conti per introiti derivanti dalla celebrazione di matrimoni civili
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
QuesitiLa ditta che si occupa della raccolta di abiti usati ha inviato la fattura con art.74 commi 7-8 reverse charge. La stessa è stata respinta al mittente chiedendo l'applicazione dell'iva split payment in quanto servizio istituzionale. La ditta ha inviato la stessa fattura precedentemente rifiutata. Come bisogna comportarsi?
Al fine di gestire correttamente questa situazione, è necessario valutare attentamente i regimi fiscali applicabili e la normativa vigente. L’art. 74, commi 7-8 DPR 633/1972 recita: “Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché' di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25”. Da un punto di vista soggettivo, ha proseguito l’Agenzia, ai fini dell’applicazione del meccanismo di inversione contabile non rilevano né le diverse modalità con cui l’attività è organizzata, né la qualificazione degli operatori in relazione all’ammontare delle cessioni effettuate. Da un punto di vista oggettivo, inoltre, il citato articolo 74 si applica alla cessione di beni qualora gli stessi necessitino di un’ulteriore fase di lavorazione e trasformazione, e non siano utilizzabili di per sé, secondo l’ordinaria destinazione.
Diversamente, lo Split payment (art. 17-ter DPR 633/1972) si applica ai fornitori che erogano servizi a enti pubblici o a soggetti della PA, dove l’ente pubblico trattiene l’IVA per versarla direttamente all’erario. La scelta tra reverse charge e split payment dipende dalla natura giuridica del cliente e dal tipo di servizio erogato. Se si tratta di un servizio istituzionale reso a un ente pubblico (come in questo caso un Comune), si applica la normativa sullo split payment. L’ambito di applicazione dell’istituto dello split payment però discerne dall’aliquota IVA da dover applicare. Nel caso di specie si evidenzia quanto segnalato dalla amministrazione finanziaria con circolare 43 del 12 maggio 2008 che ha confermato il trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni di servizi connessi alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami. In particolare, l'aliquota ridotta del 10% si applica a tutte le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, alle lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolto (cernita, selezione etc.) e alle operazioni relative all'utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico. In sintesi, si ritiene che le operazioni che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta ai sensi del citato n. 127-sexiesdecies sono:
Si ritiene, pertanto, che il servizio da assoggettare ad iva ridotta aliquote IVA 10% per cento e, trattandosi di attività istituzionale, debba essere soggetta al meccanismo dello Split Payment.
3 dicembre 20524
Dott. Alessandro Giordano
Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5346, sintomo n. QR5384
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I - Sentenza 4 febbraio 2025, n. 470
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: