Nota sul DL Pnrr-Scuola
ANCI – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLo scrivente comune è proprietario di una scuola secondaria di primo grado utilizzata anche da studenti provenienti da comuni limitrofi facenti capo al medesimo Istituto Comprensivo, provvediamo alle spese di cui all'art. 159 del D.Lgs 297/94, con convenzione stipulata tra i comuni dell'istituto comprensivo si ripartono le spese di cui sopra. Un comune non vuole più provvedere ai costi della scuola e della palestra ma solo a quelli relativi all'istituto perché scuola non sua.
L’art.159, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado“),elenca testualmente gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni: “Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria“.
L’art.3,comma 1, L. 11 gennaio 1996, n. 23 (“Norme per l’edilizia scolastica“) ha individuato gli enti locali competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; al comma 2 ha disposto che “in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti“; in proposito, la giurisprudenza ha stabilito che l’espressione “spese varie di ufficio“, di cui all’art. 3, L. n. 23 del 1996, ricomprende tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola (Cons. di Stato, parere n. 1784 del 25settembre 1996), ossia le spese generali che occorrano per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività scolastica (Corte di Cassazione-sez. V, sentenza n. 17617 dell’1 settembre 2004).
Circa le spese varie d’ufficio, la Corte dei conti-Lombardia, Sez. contr., Delib., 30 marzo 2017, n. 83 ha ribadito il proprio precedente parere n. 8 del 2009, in cui osserva che la formulazione dell’art. 3,comma 2, L.n. 23 del 1996, comprende, fra le “spese varie d’ufficio” che occorrono per assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli enti locali, quelle necessarie a dotare le segreterie scolastiche di tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento, assolvendo gli uffici di segreteria ad una funzione di mero supporto alla vera e propria attività didattica.
Ciò premesso, gli enti che convenzionano la gestione sono tenute al rispetto delle disposizioni convenzionali, da rispettare secondo principi di buona fede e di correttezza.
In genere, le convenzioni stabiliscono durata le responsabilità, le competenze, gli ambiti di funzionamento, le risorse finanziarie e strutturali per promuovere, migliorare e sviluppare il sistema scolastico sul territorio dei comuni, le modalità di riparto delle spese di funzionamento e di piccola manutenzione, l’eventuale diritto di recesso e il riparto delle spese delle obbligazioni già maturate sino a quel momento.
La ripartizione delle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria avviene, in genere, in proporzione al numero degli studenti iscritti di provenienza dai rispettivi comuni o in base alla popolazione di riferimento per ciascuno di esso o altro criterio pattiziamente concordato.
In ordine alle spese di manutenzione straordinaria, in genere queste sono del soggetto proprietario, a differenza di quelle ordinarie che sono a carico dei soggetti utilizzatori, salvo diversi accordi in base alle reciproche convenienze ed al punto di equilibrio dei rispettivi interessi.
Pertanto, finché è in vigore la convenzione dovrà essere rispettata alle condizioni sottoscritte. Alla scadenza o a seguito di eventuale recesso, ove previsto, potrà essere rinegoziata in base a quanto prima osservato.
03 dicembre 2024
Dott. Eugenio De Carlo
ANCI – 5 giugno 2025
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno - Comunicato del 30 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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