Le novità apportate dall'articolo 104 del disegno di Legge di Bilancio per il 2025
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La legge di bilancio 2025
È in corso di esame da parte del parlamento il disegno di Legge di Bilancio per il 2025 (AC 2112) che introduce diverse novità che riguardano direttamente gli Enti Locali: tra esse le più rilevanti, almeno per quanto concerne l’impatto sui bilanci degli enti, sono senza dubbio quelle recate dall’articolo 104 del disegno di legge che, oltre a introdurre nuove regole per quanto concerne gli equilibri di bilancio, disciplina il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali.
Pur evidenziando che il suddetto disegno di legge deve ancora completare il percorso parlamentare di approvazione, percorso che è sempre caratterizzato dalla possibilità di emendamenti e modifiche, la rilevanza del tema induce a procedere fin d’ora ad un primo esame dell’argomento, la cui stesura finale non dovrebbe comunque discostarsi in maniera significativa dal testo attualmente in discussione in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.
Il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali
Il comma 1 del ricordato articolo 104 prevede che gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 2 a 11 che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; in particolare i commi 3 e 5 di detto articolo 104 quantificano come segue gli importi del concorso alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali:
Un ulteriore concorso alla finanza pubblica
Preliminarmente si evidenzia che il concorso alla finanza pubblica da parte degli Enti Locali previsto dal disegno di legge 2112 non solo non è una novità in assoluto, ma va ad aggiungersi ai due contributi forzosi contemplati da norme previgenti e tutt’ora produttivi di effetti:
Il nuovo contributo per gli anni 2025-2029
Il comma 5 del citato articolo 104 dispone che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, come riportato nella precedente tabella: detto contributo è pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
Per quanto riguarda quindi i comuni, l’importo annuo del contributo alla finanza pubblica che andrà a gravare sui bilanci degli enti ammonterà nel 2025 a complessivi 430 milioni di euro (100 milioni per la spending review informatica, 200 in forza della legge di bilancio 2024 e 130 per il nuovo contributo), importo che andrà ad elevarsi a 460 milioni negli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni nel 2029.
La ripartizione del contributo
Il disegno di legge 2112 prevede solamente l'importo complessivo posto a carico di tutti i comuni, (130 milioni nell'anno 2025, raddoppiato negli anni successivi 2026, 2027 e 202 e pari a 440 milioni nel 2029); alla determinazione dell’importo dovuto da ciascun ente si provvederà sulla base di criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, decreto che dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al riguardo il comma 5 prescrive che la ripartizione dovrà essere disposta anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato; si tratta di un criterio simile, anche non identico, a quello relativo alla spending review 2024-2028, prevista dall’art. 1, comma 533, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio per l’anno 2024).
Da notare l’utilizzo della congiunzione “anche”, che comporta che l’emanando decreto ministeriale dovrà utilizzare, in aggiunta ai criteri appena specificati, ulteriori criteri che al momento non risultano in alcun modo indicati né sono stati in qualche modo ipotizzati.
In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto il decreto è comunque adottato.
Replicando quanto era stato già previsto per il contributo disciplinato dall’articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2024, l’articolo 104 esclude anche dal nuovo concorso alla finanza pubblica gli enti in dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del TUEL o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del TUEL alla data del 1° gennaio 2025 nonché quelli che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge n. 234/2021, e di cui all’articolo 43, comma 2, del d.l. n. 50/2022 convertito dalla legge n. 91/2022.
L’accantonamento in bilancio
Il comma 6 del ripetuto articolo 104 introduce una modalità di contabilizzazione ben diversa rispetto a quella relativa alle precedenti versioni del contributo alla finanza pubblica.
Si ricorda che nei casi precedenti era stato previsto che l’importo del contributo dovesse essere versato allo Stato, mediante il meccanismo della trattenuta operata dal Ministero dell’Interno sulle risorse relative al Fondo di Solidarietà Comunale, con conseguente registrazione in bilancio nella Missione 1 Programma 03 (Macroaggregato 104) ed utilizzando la voce del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa” (modalità che continuerà ad essere applicato per gli anni successivi al 2024 per le quote annue già previste dalle precedenti disposizioni). Il disegno di legge di bilancio 2025 prevede invece che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 gli enti debbano iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo (da registrare quindi nel Programma 3 al piano dei conti finanziario U.1.10.01.99.000) di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica.
In sede di prima applicazione è inoltre previsto che, con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo suddetto debba essere iscritto entro trenta giorni dal riparto mediante una specifica variazione di bilancio da approvarsi da parte del consiglio comunale (con legge regionale per le regioni a statuto ordinario).
Si tratta quindi di un accantonamento da prevedere nella parte corrente del bilancio, che potrà essere utilizzato l’anno successivo per il finanziamento di spese in conto capitale alle condizioni che vengono esaminate nel prossimo paragrafo.
La costituzione del fondo in argomento dovrà essere finanziata mediante risorse di parte corrente, fermo restando l’obbligo di rispettare l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 40 del d. lgs. n. 118/2011 (per le regioni) e dell’articolo 162, comma 6, del TUEL (per gli enti locali): in altri termini in occasione della accennata variazione di bilancio l’equilibrio corrente di bilancio dovrà essere assicurato o mediante la individuazione di (maggiori) risorse finanziarie oppure attraverso la riduzione di spese, in ambedue i casi di parte corrente. Per evitare di trovarsi in difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie appare quanto meno opportuno che, in applicazione del principio della prudenza, nello schema di bilancio 2025-2027 - che gli enti dovranno approvare entro il 31 dicembre prossimo - sia previsto fin d’ora un importo (stimato) come passività potenziale, da utilizzarsi per assicurare l’equilibrio del bilancio allorché si dovrà procedere alla formale costituzione del fondo.
Per la quantificazione di questo accantonamento “provvisorio” gli enti potrebbero calcolarlo in proporzione al taglio subito nel 2024 ad opera della legge n. 213/2023, che ammontava a complessivi 200 milioni: poiché l’importo previsto per il 2025 è pari a 130 milioni, la determinazione del nuovo accantonamento sarebbe pari al 65% del taglio (130.000/200.000) che ciascun comune ha subito nel 2024.
L’utilizzo del contributo
Trattandosi di un accantonamento, per il fondo corrispondente al contributo dovuto da ciascun singolo ente valgono le note regole previste dal comma 3 dell’articolo 167 del TUEL, per cui su tale fondo non sarà possibile né impegnare né disporre pagamenti: lo stesso inoltre non potrà essere oggetto in corso d’anno di una successiva variazione in diminuzione, che configurerebbe una distrazione di fondi per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. A fine esercizio l’importo relativo, non essendo stato impegnato, determinerà una economia di spesa, che concorrerà a determinare il risultato di amministrazione.
Al riguardo si ritiene necessaria una precisazione: di norma gli accantonamenti stanziati in bilancio confluiscono, alla chiusura dell’esercizio, nella quota accantonata dell’avanzo (per essere utilizzati nel caso si manifestino le necessità in previsione delle quali era stato disposto l’accantonamento), e ciò dovrebbe valere anche per il fondo relativo al concorso alla finanza pubblica: come si dirà più sotto, per gli enti che alla fine dell’esercizio precedente presentano (alla lettera F del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) un risultato pari a zero o positivo il fondo “confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito”.
Anche se la formulazione qui riportata non appare particolarmente felice, la disposizione in commento sembra introdurre una nuova fattispecie, finora non prevista, di un accantonamento a rendiconto (ricompreso cioè nella parte accantonata esposta alla lettera B del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) da destinare al finanziamento degli investimenti nell’esercizio successivo; si ritiene quindi di dover escludere la inclusione dell’importo derivante dall’accantonamento iscritto in bilancio nella quota destinata agli investimenti (lettera D del prospetto dimostrativo), stante la precisa indicazione del paragrafo 9.2.11 del principio contabile applicato 4/2, in forza del quale “ ... la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese ...”, e nel caso in esame non si è certamente di fronte ad una entrata in conto capitale non spesa.
Tale conclusione comporta poi che, diversamente dalla ipotesi di inclusione del fondo nella quota dell’avanzo destinata agli investimenti (il cui utilizzo è subordinato alla previa approvazione del rendiconto, risultando quindi possibile non prima dei mesi di aprile/maggio dell’anno successivo), le risorse in questione sono immediatamente utilizzabili, anticipatamente rispetto alla approvazione del rendiconto, nei termini e alle condizioni riportate dall’articolo 187, comma 3-sexies, del TUEL.
Si è detto più sopra che il comma 6 dell’articolo 104 ha recato una innovazione rispetto alle previsioni recate dalle norme precedenti: difatti l’importo del contributo alla finanza pubblica, anziché essere riversato allo Stato, rimane nella disponibilità di ciascun singolo ente, che potrà utilizzarlo nei termini previsti dal successivo comma 7. Questa norma disciplina come segue l’utilizzo delle risorse del fondo (utilizzo che, poiché il fondo deve necessariamente confluire nell’avanzo di amministrazione, sarà comunque possibile solamente nell’esercizio successivo a quello in cui lo stesso è stato stanziato in bilancio):
La norma conclude precisando che tale fondo accantonato va prioritariamente utilizzato rispetto alla formazione di nuovo debito: in altri termini la assunzione di un mutuo è subordinata al previo utilizzo delle risorse come sopra accantonate.
Conclusione
Come ricordato nel paragrafo introduttivo del presente intervento, il disegno di legge di bilancio per l’anno 2025 deve ancora completare il suo percorso parlamentare, per cui non sono da escludere modifiche al testo relativo: per la effettiva operatività delle disposizioni sopra commentate si dovrà pertanto attendere la approvazione definitiva del provvedimento, che prevedibilmente avverrà nella seconda metà del mese di dicembre.
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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