Non è possibile contestare l'accertamento Imu quando quest'ultimo risulti motivato
Corte di cassazione, ordinanza n. 14926/2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiUn contribuente ha ceduto in comodato gratuito un immobile al figlio e alla convivente di questo. I requisiti previsti dalla legge per usufruire della riduzione del 50% ai fini IMU sono tutti rispettati; l'unico dubbio che abbiamo in merito all'applicabilità dell'agevolazione è legata al fatto che l'immobile è stato concesso in comodato gratuito non solo al figlio, ma anche alla convivente.
A Vostro parere in tale caso è applicabile l'agevolazione?
Il riconoscimento della riduzione della base imponibile al 50% per il comodato viene disciplinata dal comma 747 lett. c) della legge 160/2019 che testualmente recita: “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”.
Affinché ci sia il riconoscimento dell’agevolazione prevista è sufficiente il comodato al figlio, non pregiudicando in alcun modo che il comodato sia stato dato anche alla convivente.
06 dicembre 2024
Dott. Luigi D’Aprano
Corte di cassazione, ordinanza n. 14926/2025
Presentata dall'Avvocato Lorella Martini
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Corte di Cassazione - ordinanza n. 10394/2025
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