Diritti rogito a segretario in disponibilità, incaricato della reggenza di Ente per un giorno a settimana e limite calcolo

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
09 Dicembre 2024

Si chiede se al segretario in disponibilità, incaricato della reggenza del Comune, per un giorno alla settimana, spetta la corresponsione dei diritti di segreteria per i contratti stipulati nel predetto Comune. In caso positivo, qual è la base di calcolo del quinto dello stipendio in godimento?

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Risposta

L’art. 10, c. 2-bis, D.L. n. 90/2014 prevede che: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Sulla esatta portata dell’espressione “stipendio in godimento” la Deliberazione della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, n. 25/2023 che ha sintetizzato la prevalente giurisprudenza a proposito come segue: “Con particolare riferimento alla determinazione dei limiti massimi annui dei diritti di rogito erogabili ai segretari è opportuno ricordare quanto stabilito dalla deliberazione n. 74/2019/QMIG della Sezione Liguria. “I diritti di rogito, avendo la funzione di remunerare una particolare attività, alla quale è correlata una speciale responsabilità, sono erogabili solo ove vi sia l’effettivo espletamento della funzione di ufficiale rogante, la quale, ancorché di carattere ormai obbligatorio (cfr. art. 10, comma 2-quater, del d.l. n. 90 del 2014), eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro esigibili. A fronte di tale funzione, il legislatore ha previsto un compenso ulteriore, parametrandolo ad un quinto dello “stipendio in godimento” (nel rispetto non solo del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., ma anche di quello di proporzionalità della retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione). Tale interpretazione risulterebbe maggiormente aderente anche all’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettive”. La Sezione Liguria ha ribadito che il limite del quinto posto dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, è un tetto che rimane unico e, pertanto, al segretario spettano i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali (fino a concorrenza, complessiva, del quinto del trattamento annuo in godimento). Mentre con la locuzione “stipendio in godimento” deve intendersi che il calcolo del quinto dello stipendio va commisurato al periodo di effettivo servizio svolto dal segretario (cfr. Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia n.33/2021/PAR).”

6 dicembre 2024

Dott. Eugenio De Carlo

 

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