Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiQuesto Ente dal 2021 anticipa delle spese per il mantenimento di alcuni cani di proprietà di un cittadino.
Ogni mese allo stesso viene notificata una nota con cui si chiede il rimborso di quanto anticipato, circa 20.000 euro. Ovviamente il cittadino non ha mai riscontrato la richiesta.
Dovendo recuperare tali somme è possibile iscriverle a ruolo? Si può procedere tramite la Polizia locale oppure è necessario altro documento che costituisca titolo esecutivo e conferire l’incarico ad un legale?
Per il recupero dei crediti degli enti locali di natura patrimoniale, per poter effettuare la riscossione mediante iscrizione a ruolo ex art. 17 D.Lgs. n. 46/1997 è necessario che l’Ente si munisca di un titolo esecutivo (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7188/2022 “Di conseguenza, si è condivisibilmente ritenuto che il diritto dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall'art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, è subordinato - dall'art. 21 del citato d.lgs. e ai fini dell'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico - al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. Ebbene, se ciò vale per il conseguimento del canone per l'occupazione, ossia per la prestazione principale connessa al mero utilizzo del suolo pubblico [...] lo stesso non può non valere anche per una prestazione accessoria alla prima collegata, laddove la pretesa - come nel caso che occupa - consista in realtà nella indennità da abusiva occupazione, prevista dal regolamento comunale […] E' quindi evidente che l'Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo,
stante la sua natura privatistica, donde l'erroneità della sentenza impugnata.”).
Per tale ragione, si ritiene che per il recupero del credito, previa valutazione anche della natura del credito (contrattuale o extracontrattuale), si potrebbe considerare l’utilizzo del procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali (ex R.D. n. 639/1910 e/o accertamento esecutivo ex L. 160/2019), che trovano il proprio fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima p.a., con il limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'amministrazione dispone di un mero potere di accertamento; in alternativa, procedere con il conferimento di un incarico ad un legale per l’eventuale instaurazione di un giudizio civile, previo esperimento di uno degli strumenti di ADR (mediazione o negoziazione).
09 dicembre 2024
Avv. Alessandro Rizzo
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