Ai sensi del comma 641, Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
L’art. 2 del D.L. n. 16/2014 recita:
“Nella determinazione della superficie tari, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti i produttori a proprie spese….
nella determinazione della tari il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero…
con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attivita’ produttive , ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Quanto sostanziato nel precitato decreto (Salva Roma ter) è di fatto un chiaro tentativo di voler escludere dalla tassazione, quelle utenze non domestiche che di fatto poco influiscono sul costo del Servizio, concetto poi parzialmente ribadito dalla risoluzione 2/DF del MEF, che chiarisce come una volta individuate le aree ove vengono prodotti i rifiuti speciali, devono essere escluse dalla tassazione anche i magazzini di materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività.
Stante quindi quanto esposto, pur non essendo stato specificato nulla nel presente quesito in merito alla tipologia di rifiuti prodotti dall’utenza non domestica (speciali pericolosi?? Non pericolosi assimilabili???) a parer dello scrivente, necessario regolamentare tali fattispecie, specificando adeguatamente che la detassazione si applica solo ed esclusivamente a quei reparti/locali ove vengono prodotti in VIA ESCLUSIVA rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Non condivisibile l’ipotesi dell’applicazione della sola parte fissa (potrebbe esporre a diversi contenziosi) possibile invece viste anche le dimensioni demografiche dell’Ente pensare all’applicazione della Tari puntuale in luogo della classica TARI, nel rispetto dei crismi del D.M. del 20 Aprile 2017
Dott. Gianluca Russo 26/03/2018