Ai sensi dell’art. 1, comma 7-bis, della legge n. 26/2001, tutti i servici cimiteriali, essendo servizi pubblici locali, sono onerosi, salvo i casi di indigenza accertata.
Ad oggi la materia è disciplinata dal Decreto Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” secondo il quale, all’art. 2 definisce le tariffe come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.
Nel citato decreto legislativo l’art. 26 disciplina le tariffe per la cui determinazione si osservano i seguenti criteri:
a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
Al comma 5 l’art. 26 prevede che gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.
La tariffe pertanto andranno calcolate tenendo conto sia dei principi normativamente previsti che dei costi da sostenere anche remunerando, ad esempio, costi interni oltre a quelli diretti del servizio erogato dal soggetto appaltatore.
12 dicembre 2024
Dott.ssa Lorella Capezzali
Per i clienti Halley: ricorrente n.QT1774, sintomo n. QT1850