Richiesta copia dell'albo degli scrutatori di seggio da parte di un componente della commissione elettorale comunale
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
QuesitiSi chiede se il sindaco e i consiglieri comunali, una volta eletti, debbano rimanere iscritti nell'albo unico degli scrutatori di seggio elettorale (al quale si erano iscritti negli anni precedenti la votazione) o se debbano essere cancellati in fase di revisione e aggiornamento dell'albo unico.
La disciplina che riguarda l’albo degli scrutatori è contenuta nella norma di riferimento ovvero la legge 95/1989 artt. 1 e 5.
L’iscrizione in albo è subordinata al possesso di determinati requisiti peraltro molto semplici:
All’art. 5, invece, vengono riportate le cause di esclusione dall’albo:
“….. la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi”.
Non esiste, quindi, una motivazione di cancellazione che sia riconducibile all’assunzione di cariche elettive all’interno del Comune.
Piuttosto, dovranno tenersi in considerazione le prescrizioni dettate dalle norme di dettaglio che governano i principali procedimenti elettorali, e precisamente il DPR 361/1957 e il DPR 570/1960 che elencano puntualmente le cause di esclusione dal ruolo di scrutatore e precisamente:
Queste cause di esclusione devono essere prese in considerazione al momento della nomina dei componenti dei seggi e non sono soggette ad interpretazioni estensive o per analogia.
Potrebbero essere solo ragioni di opportunità a suggerire, sia agli interessati che alla Commissione Elettorale Comunale, di non procedere alla nomina di scrutatori che rivestano nel Comune, incarichi istituzionali.
Per concludere, quindi, sia il Sindaco che i consiglieri che dovessero essere iscritti in albo non dovranno essere cancellati dall’albo d’ufficio ma solo eventualmente dietro loro istanza motivata.
12 Dicembre 2024
Dott.ssa Elena Turci
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3583 sintomo n.QD3618
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Cartella 8: inviti, comunicazioni, elenchi, nomine, verbali e dichiarazioni (cod. 1597Ref)
Cartella 8: inviti, comunicazioni, elenchi, nomine, verbali e dichiarazioni (cod. 1597Com)
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
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