Somma versata da un privato a dipendenti per istruzione pratica complessa e sponsorizzazione
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiCon la presente si chiede se le stampe dei manifesti per le iscrizioni scolastiche (che presentano altresì lo stemma del Comune) possano essere pagate con fondi economali oppure siano di competenza dell'istituto scolastico e pertanto il comune non dovrebbe farsi carico della spesa ma dovrebbe essere l'istituto scolastico a provvedere alla determina di impegno.
Le spese a carico del Comune sono solo quelle previste dalle norme di seguito riportate, tra cui non compaiono quelle di che trattasi.
L’art.159, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado“),elenca testualmente gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni: “Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria“.
L’art.3, comma 1, L. 11 gennaio 1996, n. 23 (“Norme per l’edilizia scolastica“) ha individuato gli enti locali competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; al comma 2 ha disposto che “in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti“; in proposito, la giurisprudenza ha stabilito che l’espressione “spese varie di ufficio“, di cui all’art. 3, L. n. 23 del 1996, ricomprende tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola (Cons. di Stato, parere n. 1784 del 25 settembre 1996), ossia le spese generali che occorrano per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività scolastica (Corte di Cassazione-sez. V, sentenza n. 17617 dell’1 settembre 2004).
Circa le spese varie d’ufficio, la Corte dei conti-Lombardia, Sez. contr., Delib., 30 marzo 2017, n. 83 ha ribadito il proprio precedente parere n. 8 del 2009, in cui osserva che la formulazione dell’art. 3,comma 2, L.n. 23 del 1996, comprende, fra le “spese varie d’ufficio” che occorrono per assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli enti locali, quelle necessarie a dotare le segreterie scolastiche di tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento, assolvendo gli uffici di segreteria ad una funzione di mero supporto alla vera e propria attività didattica.
12 dicembre 2024
Dott. Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5356, sintomo n. QR5393
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno - Circolare del 14 maggio 2025, n. 46
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera 19 dicembre 2024, n. 93
Dipartimento per la trasformazione digitale – 16 dicembre 2024
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024
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