La Consulta dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Liguria
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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 10 dicembre scorso ha ritenuto non manifestamente irragionevole la scelta legislativa di porre un limite ai mandati consecutivi dei sindaci solo in ragione delle dimensioni demografiche dell’ente locale, rigettando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 1 del D.L.n.7/2024 conv. in L. 38/2024.
La norma in questione ha rimodulato l’art. 51 del TUEL come segue al n. “2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
Secondo la regione Liguria tale norma avrebbe violato i principi costituzionali di eguaglianza sostanziale, di autonomia e decentramento, di rispetto dell’elettorato attivo e passivo, di buon andamento e imparzialità, di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di pari dignità istituzionale dell’ente.
In sostanza, la regione, pur riconoscendo che la normativa relativa al limite dei mandati consecutivi per i sindaci fosse espressione della discrezionalità del legislatore, ne censurava la ragionevolezza richiedendo di estendere il limite dei tre mandati consecutivi anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Si tratta di una battaglia sposata da tempo anche dall’Anci che auspicava fosse l’occasione giusta per eliminare la differenziazione ritenuta un’inspiegabile disparità di trattamento fondata sulla mera base del bacino di abitanti.
La Corte Costituzionale tuttavia ha rilevato che la prospettazione della ricorrente concernesse il merito della questione di legittimità sollevata e non la sua ammissibilità, in quanto si richiedeva di estendere una scelta già compiuta dal Parlamento a altra fattispecie disciplinata, a parere della regione, in maniera diversa.
Ha quindi ritenuto che le eccezioni di incostituzionalità sollevate ruotassero attorno al parametro di ragionevolezza o meno della scelta legislativa sul numero di mandati condizionato dalle fasce di abitanti. E dopo aver ripercorso l’excursus normativo che progressivamente ha portato il legislatore a introdurre alcuni temperamenti al divieto del terzo mandato consecutivo, la Corte ha rilevato che l’ultima modifica normativa dell’art. 51 del T.U. enti locali sia stata espressamente motivata nella relazione illustrativa al DDL di conversione in legge n. 38/2024 sulla difficoltà di reperire candidature per la carica a primo cittadino nei comuni di minore densità demografica. Ha quindi richiamato il proprio precedente (Corte Cost. sent. 60/2023) secondo cui «[l]a previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette […] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali».
Quindi afferma che: «Proprio perché è frutto di un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali, la individuazione del punto di equilibrio tra gli stessi ad opera della normativa in materia è espressione della discrezionalità del legislatore, che può essere sindacata da questa Corte solo se manifestamente irragionevole […]: ciò che, nel caso di specie, non è».
Nella «disposizione impugnata il legislatore ha ritenuto necessario, sulla base dell’esperienza, spostare lo «specifico punto di equilibrio» […] tra i contrapposti interessi costituzionali in gioco, bilanciandoli diversamente a seconda della dimensione demografica dell’ente locale, sul presupposto che tra le classi di comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi. […] Si tratta di una scelta non manifestamente irragionevole, che, pur secondo una logica e una struttura diverse rispetto alle precedenti, intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i princìpi costituzionali che vengono in considerazione. […] rientra, come si è detto, nella discrezionalità del legislatore prevedere, a seconda delle dimensioni demografiche dell’ente locale e in ragione delle differenze conseguentemente esistenti, un diverso limite di mandati consecutivi».
Per questo motivo la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Liguria.
A questo punto non resta che attendere un nuovo intervento normativo qualora il legislatore evolvesse verso un contemperamento dei diversi interessi uniforme per tutti gli enti locali tout court.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Ministero dell’Interno – 28 Aprile 2025
Ministero dell’Interno – 1 aprile 2025
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 24 marzo 2025
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