L’ordinamento contabile armonizzato ha introdotto la possibilità di costituire un vincolo di destinazione specifica nei riguardi di entrate straordinarie accertate e riscosse, non aventi natura ricorrente, mediante apposita deliberazione consiliare (facoltà che è consentita solamente se l'ente non ha rinviato agli esercizi successivi la copertura del disavanzo di amministrazione ed ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio: articolo 187, comma 3-ter, lettera d), del TUEL e paragrafo 9.2.8 del principio contabile n. 4/2).
Si ritiene che detta deliberazione consiliare costitutiva del vincolo debba essere adottata entro l’esercizio nel quale le entrate straordinarie sono state accertate e riscosse, e non nell’esercizio successivo: a tale conclusione si perviene sulla base delle considerazioni che seguono.
Il rendiconto deve rappresentare la “fotografia” della situazione finanziaria dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio (31/12), situazione che risulta sinteticamente riepilogata nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, per cui è da ritenere non ammissibile qualsiasi intervento successivo a tale data volto a modificare tale risultato (anche soltanto nella sua composizione).
Le entrate straordinarie se non impegnate, siano esse di natura corrente o di parte capitale, concorrono a determinare il risultato di amministrazione andando a confluire in avanzo (rispettivamente nella quota libera ovvero nella quota destinata agli investimenti): la delibera di costituzione del vincolo, qualora adottata dopo la chiusura dell’esercizio, determinerebbe una modifica della composizione dell’avanzo, in quanto comporterebbe una riduzione della quota libera - ovvero di quella destinata - con un aumento di pari importo della quota vincolata: essa si rivelerebbe quindi come una indebita - e non consentita - forma di utilizzo anticipato dell’avanzo (nota), utilizzo che invece:
a) in caso di avanzo libero, deve necessariamente rispettare l’ordine di priorità ed i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 187 del TUEL,
b) in caso di avanzo destinato, è subordinato alla previa approvazione del rendiconto (articolo 187, comma 1, del TUEL).
Si ritiene pertanto che la deliberazione consiliare costitutiva del vincolo debba essere adottata entro la fine dell’esercizio nel quale le entrate straordinarie sono state accertate e riscosse, escludendo la possibilità di adottarla successivamente al 31 dicembre, seppure entro il termine di approvazione del rendiconto.
13 dicembre 2024
Dott. Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5358, sintomo n.QR5395
(nota) utilizzo anticipato che deriverebbe dalla costituzione del vincolo, apposto al fine di far confluire la quota libera dell’avanzo nell’avanzo vincolato, così da renderne possibile l’utilizzo prima della approvazione del rendiconto.