Sepoltura della salma nel caso in cui i cui familiari non abbiano alcun interesse alla sepoltura e non si riesca a contattarli

Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali

Quesiti
di Capezzali Lorella
17 Dicembre 2024

Sul territorio insiste l'Hospice e li si trova una salma i cui familiari non hanno alcun interesse alla sepoltura, abbiamo cercato di contattarli ma non si riesce in alcun modo. Come posso avviare l'istruttoria per dichiarare il disinteresse dei familiari e poter concludere l'istruttoria per il seppellimento.

Risposta

L’art. 1, comma 7-bis, della legge n. 26/2001, interpretando in modo autentico il comma 4 dell’art. 12 del legge n. 440/1987, prevede che “la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.”.

Il disinteresse consente, quindi, la gratuità dell’operazione cimiteriale solo quando non esistono familiari o aventi titolo che reclamino i resti mortali o ossei. In questo caso la sola mancanza di volontà dei familiari esistenti non consente la gratuità del relativo servizio di sepoltura e l’Ente può agire provvedendo alle necessarie operazioni funebri e cimiteriali imputandone i relativi costi ai familiari responsabili tra loro in solido.

Come nel caso esposto, qualora i familiari dimostrino disinteresse alla sepoltura, ma non siano in stato di indigenza, il Comune dovrà adoperarsi per coinvolgere gli aventi titolo nel sopportare gli oneri conseguenti o comunque adoperarsi per ottenere il rimborso dei relativi costi attraverso azioni anche coattive verso gli eventuali eredi e questo in virtù dell’art. 752 del codice civile secondo il quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1994).

13 dicembre 2024

Dott.ssa Lorella Capezzali

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QT1776, sintomo n.QT1852

 

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