Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl segretario comunale chiede la liquidazione del galleggiamento che non ha chiesto lo scorso anno. Il conto annuale è già stato chiuso. Se la somma tra il galleggiamento e l'indennità di posizione supera il tetto del 2016 nella scheda tab. 15 parte del segretario comunale, devono essere ridotte le componenti delle EQ e dei dipendenti rispettando il tetto complessivo del 2016?
Premesso che il galleggiamento, inteso come parificazione della retribuzione di posizione del segretario comunale a quella più elevata del funzionario comunale, è dovuto, ai sensi dell’art. 41, c. 55, CCNL 16.5.2001: “5. (…) nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa (…)”, il suo valore rientra nel calcolo del limite complessivo del salario accessorio.
Per il segretario comunale si devono prendere in considerazione (nel 2016 e nell’anno di riferimento):
- la retribuzione di posizione;
- l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione;
- il galleggiamento;
- la retribuzione di risultato.
Immaginando che la contrattazione decentrata 2023 sia stata chiusa nei tempi ordinari (contratto sottoscritto entro il 31.12.2023), l’eventuale differenza causata dal superamento del limite 2016 deve essere recuperata in sede di contrattazione 2024, riducendo a tal fine le risorse stabili del fondo dipendenti o rimodulando le indennità degli incaricati di EQ.
L’art. 4, c. 1, D.L. n. 16/2014 dispone infatti:
“1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato."
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