Consigli regionali, inconferibilità e incompatibilità per i dirigenti del Gabinetto del Presidente

ANAC – 17 dicembre 2024 (Parere anticorruzione del 28 novembre 2024)

Servizi Comunali Incompatibilità Incompatibilità Inconferibilità Inconferibilità

18 Dicembre 2024

Autorità Nazionale Anticorruzione

Date:
17 dicembre 2024

Consigli regionali, inconferibilità e incompatibilità per i dirigenti del Gabinetto del Presidente

Nei consigli regionali i dirigenti negli uffici del Presidente sono sottoposti ai limiti di inconferibilità e incompatibilità, stabiliti dal decreto legislativo n. 39 del 2013, se lo svolgimento dell'incarico ricomprende poteri di gestione riguardanti l’organizzazione della struttura e del personale.
Lo ha reso noto Anac con
Parere di anticorruzione del 28 novembre 2024 approvato dal Consiglio dell’Autorità in risposta a una richiesta di chiarimenti pervenuta da una Regione del Centro Italia.

Nel parere viene ricordato come gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione, ossia di Capo di Gabinetto, siano espressamente sottratti, secondo la legge (n. 190/2012), dal regime delle inconferibilità e incompatibilità, benché sul punto l’Autorità abbia a suo tempo espresso formalmente perplessità (Atto di segnalazione inviato al Governo e al Parlamento con provvedimento n. 4 del 10 giugno 2015). 

Tale principio non può però essere invocato nel caso esaminato. Ciò che contraddistingue il dirigente negli uffici di diretta collaborazione è l’assunzione di competenze amministrative e/o gestorie. Queste si esprimono nell’esercizio di un potere decisionale più o meno autonomo in ordine all’organizzazione del lavoro, all’impiego del personale sottoposto e/o all’assunzione di atti e provvedimenti aventi rilevanza esterna.

Infatti, mentre al Capo di Gabinetto, si legge nel parere, “spettano, di norma, le attività a carattere più spiccatamente politico”, ai dirigenti operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione “vengono delegate quelle – ancorché residuali – a carattere gestionale ed amministrativo, necessarie anche al solo fine di consentire il funzionamento tecnico-pratico della struttura in questione". 

Per cui – chiarisce l’Autorità - occorre valutare caso per caso se l’incarico formalmente qualificato come dirigenziale sia in effetti dotato di quegli “specifici connotati” che si “sostanziano nell’esercizio di poteri gestori tipicamente afferenti alla sfera della funzioni dirigenziali”.

Il parere dell'Autorità

Parere anticorruzione del 28 novembre 2024 - fasc.4910.2024.pdf

0.12MB

 

Fonte: Autorità Nazionale Anticorruzione

https://www.anticorruzione.it/en/-/news.17.12.24.parere.anticorruzione

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