Procedura di sfratto e riassegnazione della casa popolare

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
19 Dicembre 2024

Una cittadina residente in una casa popolare di proprietà del comune si è trasferita a Zurigo chiedendo l’iscrizione AIRE al Consolato. La cittadina risulta inadempiente sia per quanto concerne il pagamento del canone sia quello dei tributi. Non ha mai riconsegnato le chiavi dell’immobile ne ha mai ritirato le raccomandate. All’interno dell’immobile vi sono ancora beni di sua proprietà.

Si chiede quale iter seguire per poter riacquisire la disponibilità dell’immobile e provvedere alla riassegnazione dello stesso.

Risposta

Se si tratta di alloggio di residenza economica popolare, si procederà secondo la disciplina per la procedura di sfratto per morosità dalle case di cui all’art. 32 del R.D. n. 1165 del 28 aprile 1938 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica): “ Gli istituti per case popolari, riconosciuti a sensi di legge, nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto. Al ricorso deve essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilità, attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perché sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art.33. Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto. L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette. Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore. Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purché l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione può, in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con un nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.

Altrimenti si procede secondo l’ordinaria procedura di sfratto ex art, 658 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 609 c.p.c., l’Ufficiale Giudiziario concede allo sfrattato un periodo, generalmente compreso tra 15 e 30 giorni, per rimuovere i suoi beni mobili in accordo con il proprietario. Durante questo lasso di tempo, lo sfrattato deve coordinarsi con il proprietario per ottenere l’accesso all’immobile e trasportare i suoi averi altrove. Un elemento chiave è il cambiamento delle serrature, che limita l’accesso autonomo dello sfrattato e sottolinea la necessità di una pianificazione accurata per il trasporto dei beni. Qualora lo sfrattato non riesca a rimuovere i suoi beni entro il termine prestabilito, l’Ufficiale Giudiziario, su richiesta dell’avvocato del proprietario, agirà in base all’articolo 609 del codice di procedura civile. Se il valore dei beni supera le spese di custodia e trasporto, sarà nominato un custode che si occuperà del trasporto e successiva vendita dei beni, similmente a quanto avviene con i beni pignorati. Le entrate generate dalla vendita saranno utilizzate per coprire le spese e i compensi del custode. Nel caso in cui la vendita non sia fruttuosa, sarà necessario smaltire i beni. Nel caso in cui il valore dei beni non superi le spese, l’Ufficiale Giudiziario procederà con lo smaltimento o la distruzione dei beni.

18 Dicembre 2024

Dott. Eugenio De Carlo

 

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