Foglio di servizio elettronico per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura o motocarrozzetta

Le indicazioni del Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Noleggio con conducente
di Suppa Giovanni
19 Dicembre 2024

 

Introduzione al Foglio di Servizio Elettronico per NCC


Il Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introduce nuove modalità operative per i servizi di noleggio con conducente (NCC), imponendo l'obbligo del foglio di servizio elettronico. Questo strumento, sviluppato per contrastare l’abusivismo e migliorare la tracciabilità delle attività, stabilisce le specifiche tecniche, le modalità di compilazione e gli obblighi a carico dei vettori NCC. L'efficacia del decreto è subordinata all'emanazione di una circolare attuativa che regolerà l'accesso al sistema informatico dedicato. Il decreto si applica ai servizi di noleggio con conducente effettuati esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e non alle altre tipologie di veicolo con le quali può essere svolto il citato servizio.

Il decreto interministeriale, all’articolo 2, fornisce accuratamente le definizioni dei termini principali, come "foglio di servizio", "applicazione informatica", "vettore NCC" e "conducente". Ciò, è essenziale per uniformare l’interpretazione delle disposizioni successive senza alcun margine di discrezionalità. 

 


Contesto Normativo


Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, che disciplina l'attività di NCC. L'art. 11 di tale legge rappresenta il fulcro delle disposizioni sui servizi di trasporto pubblico non di linea. Nonostante la prescrizione generale, sono previste alcune deroghe specifiche alla compilazione del foglio di servizio elettronico, come di seguito indicato: per i servizi operanti all’interno del comune (nel solo caso riconducibile alla previsione di cui al comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 21/1992), per quelli svolti limitatamente al territorio comunale che ha rilasciato il titolo abilitativo, nonché per i comuni della provincia di riferimento per i quali sussistono le condizioni di cui al citato comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 21/1992.

Il nuovo obbligo di compilazione del foglio di servizio elettronico esclude, quindi, esplicitamente:

  • i servizi NCC limitati al territorio comunale o provinciale, ove applicabile, secondo quanto sopra meglio esposto;
  • i servizi effettuati mediante natanti o veicoli a trazione animale.

 

Caratteristiche e Modalità di Compilazione del Foglio di Servizio


I vettori NCC e i conducenti devono procedere tramite registrazione sull’apposita e specifica applicazione informatica, compilando i fogli di servizio generati dalla medesima nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024. Per poter procedere alla registrazione, ciascun vettore NCC deve necessariamente comunicare i dati riportati nell’Allegato n. 1 al decreto così come deve comunicare tramite procedura informatica eventuali variazioni dei conducenti o dei contratti stipulati dal medesimo vettore.

Per quanto attiene ai fogli di servizio cartacei redatti in data antecedente all’entrata in vigore del citato decreto essi devono essere tenuti a bordo del veicolo in originale per 15 giorni secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 4 della legge n. 21/1992.

Il vettore NCC compila, per ciascun servizio, un foglio elettronico che riporta i dati di cui all’Allegato n. 2. Il decreto introduce tre modelli di foglio di servizio, adattabili alle diverse tipologie di contratti:

  1. Modello A: per servizi con partenza dalla rimessa a disposizione del vettore NCC o dalle aree definite dall’art. 11, comma 6 della legge n. 21/1992. Il vettore o conducente NCC è tenuto ad indicare: dati del conducente, del committente/utente, targa del veicolo utilizzato, l’inizio e la fine del servizio, luogo-data-chilometri della partenza, luogo-data-chilometri dell’arrivo (in questo caso, è necessario indicare altresì l’opzione tra rientro in rimessa ovvero in un luogo coincidente con la fine servizio). Nel caso di disponibilità di più rimesse (art, 3 legge n. 21/1992) l’applicazione informatica consente l’opzione tra una delle rimesse nella disponibilità del vettore.
  2. Modello B: per servizi con partenza da luoghi diversi dalla rimessa, con obbligo di rispettare una pausa di 20 minuti tra una corsa e l’altra. Il vettore o conducente NCC è tenuto ad indicare: dati del conducente, del committente/utente, dati relativi all’inizio e fine del servizio NCC, luogo-data-chilometri della partenza, luogo-data-chilometri dell’arrivo e targa del veicolo.
  3. Modello C: destinato a contratti di durata, che includono più servizi collegati. Il vettore NCC deve registrare sull’applicazione informatica i fogli di servizio connessi ai singoli contratti di durata, cui verrà associato un codice identificativo. La compilazione di tale foglio di servizio è necessaria al momento dell’inizio di ogni singolo servizio svolto nell’ambito del contratto di durata. Tale foglio è chiaramente reso disponibile dall’applicazione informatica con i relativi dati all’esito della compilazione da parte del vettore NCC. Ne consegue che la generazione del foglio di servizio di cui al modello C esclude la contestuale produzione di un foglio di servizio di cui ai modelli A e B. Sul modello C devono essere riportati gli stessi dati di cui ai modelli precedenti, cui si aggiunge l’indicazione dello svolgimento del servizio nell’ambito dello specifico contratto di durata, reso noto da un codice identificativo del contratto stesso. Tale modello risponde alle esigenze di contratti continuativi, semplificando la gestione rispetto ai contratti singoli. È una disposizione efficace per aziende con clienti abituali.

 

La compilazione avviene sempre tramite un’applicazione informatica, che assegna credenziali uniche a ciascun vettore. In caso di malfunzionamenti tecnici, è previsto l’uso temporaneo di fogli di servizio cartacei.

 


Punti di Forza e Criticità


Punti di Forza

  • Trasparenza e tracciabilità: il sistema elettronico agevola i controlli da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S., riducendo l’abusivismo.
  • Digitalizzazione del settore: si promuove una gestione moderna e integrata delle attività NCC.
  • Riduzione delle controversie: il sistema fornisce una documentazione univoca e verificabile in tempo reale.
  • Adattabilità: i tre modelli consentono flessibilità in base alla tipologia specifica del servizio.

 

Criticità

  • Obbligo dei 20 minuti di pausa: ostacola l’operatività degli NCC, soprattutto in ambito urbano, aumentando i tempi di attesa per i clienti.
  • Costi di implementazione: l’adeguamento ai nuovi sistemi digitali, incluse eventuali spese per dispositivi e formazione, comporta un esborso per i vettori NCC.
  • Rischi di malfunzionamento: eventuali guasti del sistema potrebbero generare disagi operativi.
  • Opposizione delle associazioni di categoria: alcune associazioni, come MuoverSì e Uber, considerano il decreto penalizzante per il settore.

 

Impatti sui Controlli di Polizia Stradale


Il foglio di servizio elettronico offre vantaggi rilevanti per gli organi di Polizia Stradale:

  • maggiore rapidità e precisione: l'accesso digitale consente verifiche istantanee sui dati del servizio;
  • riduzione delle irregolarità: la tracciabilità digitale limita le possibilità di eludere la normativa. Tuttavia, occorre garantire una formazione adeguata agli agenti per l’utilizzo dei nuovi strumenti.

 

Accesso all’applicazione


L’accesso all’applicazione informatica è a titolo gratuito sia per gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S. sia per i conducenti/vettori NCC e avviene nel rispetto di quanto riportato all’articolo 9 del decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024. All’applicazione informatica possono accedere: gli organi di cui all’articolo 12 C.d.S. (sola consultazione), i Comuni (consultazione dati dei servizi svolti dai vettori cui gli sono state rilasciate autorizzazioni) e il CED del MiT (ai fini manutentivi ed evolutivi del sistema informatico).

 


Relazione con il RENT


Il decreto si collega anche al Registro Elettronico Nazionale dei Trasporti (RENT), recentemente istituito per centralizzare le informazioni sulle imprese di trasporto. L'integrazione tra RENT e il sistema elettronico NCC permette una gestione unitaria delle autorizzazioni e dei controlli.

 


Entrata in vigore


Entro 30 giorni dalla pubblicazione (avvenuta il 26 Ottobre 2024) la competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti emanerà apposita circolare recante l’indicazione delle modalità tecniche di accesso all’applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione, della trasmissione dei dati richiesti e della compilazione dei dati del foglio di servizio. Il decreto interministeriale acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla data di emanazione della circolare sopra citata. Sino a tale data si applica l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 11 della legge n. 21/1992.

 


Conclusioni


Il foglio di servizio elettronico rappresenta una svolta normativa e tecnologica per il settore NCC, con importanti risvolti per la lotta all’abusivismo e il controllo delle attività. Tuttavia, a parere di chi scrive, occorrerebbe mitigare le criticità emerse, soprattutto in relazione alla pausa obbligatoria, e favorire un processo di implementazione graduale e condiviso. Un'efficace integrazione con il RENT potrebbe, quasi sicuramente, consolidare i benefici di questa riforma.


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