Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente ha in ruolo da più di 2 anni un dipendente part-time 18 ore ex art. 92 co. 1 TUEL, che completa il proprio orario a 36 ore in un altro comune, nel quale era già in servizio da più di un anno rispetto alla nostra assunzione, per un totale tra i due enti di circa 3 anni e 2 mesi.
Ai fini del soddisfacimento del requisito dei 3 anni di anzianità, richiesto dal nostro CCDI normativo per la partecipazione alle progressioni orizzontali, è possibile cumulare il servizio svolto nei due enti?
L’art. 14, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022 dispone:
“(…) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate”.
Dal quesito si ricava che il lavoratore è stato assunto da più di tre anni, ma in altra amministrazione.
Ora, l’ARAN nell’orientamento applicativo CFC114b (relativo al comparto funzioni centrali, il cui contratto però disciplina in modo identico l’istituto) ha chiarito:
“Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell’ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.
Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.”
Dunque, i tre anni di intervallo tra una progressione e l’altra:
- decorre dalla data di assunzione nell’ente che attribuisce il differenziale, per i neo-assunti;
- decorre dalla data dell’ultima progressione o dell’assunzione per i dipendenti transitati per mobilità nell’ente che attribuisce il differenziale.
Non è invece contemplata l’ipotesi di dipendente che abbia contemporaneamente un altro (pur legittimo) contratto di lavoro dipendente con altro ente.
Sarà solo in quest’ultimo Comune, perciò, che il lavoratore potrà partecipare a una selezione per l’attribuzione del differenziale stipendiale.
19 dicembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. 8053, sintomo n. 8144
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
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