Deposito parere del revisore e seduta consiliare per la approvazione del rendiconto
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede come compilare l'indicatore del rendiconto 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente ed in particolare cosa inserire nel campo Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo.
L’indicatore sintetico del rendiconto 3.2 serve ad esporre in percentuale (con riferimento al limite massimo di anticipazione utilizzabile nell’esercizio successivo) la quota di anticipazioni non restituite alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto.
Qualora alla chiusura dell’esercizio risulti ancora da restituire una quota dell’anticipazione di tesoreria, in contabilità risulterà uno “sbilancio” tra l’importo complessivamente incassato nell’esercizio e l’importo effettivamente restituito; tale importo - corrispondente alla differenza tra l’impegnato e l’importo pagato - deve essere conservato a residui passivi.
Come chiarito dalla Commissione Arconet nella seduta del 14 febbraio 2018 (e dalla successiva F.A.Q. n. 29 pubblicata in data odierna) la “chiusura contabile” della quota dell’anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, mediante:
Conseguentemente l’importo che è stato conservato a residui alla data del 31/12 (corrispondente appunto alla quota non restituita nell’esercizio) risulterà quindi come riscossione della “anticipazione di tesoreria all’inizio dell’esercizio successivo”, ed è questo l’importo da indicare al numeratore della frazione per calcolare l’indicatore 3.2.
Per quanto concerne poi il valore da indicare al numeratore, si ricorda che - in deroga alla regola generale dei 3/12 prevista dall’art. 222 del TUEL, peraltro ricordata anche nella nota del “Quadro sinottico” relativa all’indicatore in argomento - il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria è stato elevato, fino al 31 dicembre 2018, ai cinque dodicesimi degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente (art. 1, comma 618, della legge n. 205/2017 - legge di bilancio 2018).
Dott. Ennio Braccioni 26/03/2018
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