Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiPerviene dal Consolato una richiesta di trascrizione di sentenza di adozione e cambio di cognome di un cittadino minorenne, italiano per derivazione materna, iscritto Aire. Il minore è stato adottato dal secondo marito della madre. La sentenza ordina il cambio di cognome del minore.
Si chiede se si può procedere alla trascrizione della sentenza e relativa annotazione ad atto di nascita con cambio di cognome o se il tutto vada inoltrato al Tribunale dei Minori.
In Italia l’istituto dell’adozione è regolato, oltre che dal Codice Civile, dalla Legge 4 maggio 1983 n.184, che è stata modificata dalla Legge 31 dicembre 1998 n.476 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29/05/1994 e dalla Legge 28 marzo 2001 n.149.
La particolare delicatezza della materia e, soprattutto, il coinvolgimento dell’interesse del minore destina le adozioni piene (quelle che un tempo venivano definite “legittimanti”) ai Tribunali per i Minorenni.
Tuttavia il nostro ordinamento prevede anche un altro istituto di adozione che riguarda i minori: l’adozione in casi particolari.
Tra gli elementi che distinguono i due istituti di adozione, è da considerare soprattutto il venir meno o il permanere del rapporto tra il minore adottato e i genitori biologici. Mentre nell’adozione piena i genitori adottivi si sostituiscono ai genitori biologici (i cui dati devono essere eliminati da ogni certificazione di stato civile e d’anagrafe), invece, nell’adozione in casi particolari, non si elimina il rapporto con i genitori biologici e nella certificazione di nascita accanto alla paternità e alla maternità si aggiungono le generalità dei genitori adottivi.
Dunque, per rispondere al quesito posto, è essenziale comprendere se la sentenza di adozione ottenuta all’estero debba considerarsi un’adozione piena o una adozione in casi particolari.
Considerata la situazione, cioè il fatto che si tratti di un’adozione da parte del secondo marito della madre italiana, potrebbe trattarsi di un istituto assimilabile all’adozione in casi particolari. È essenziale esaminare con attenzione le condizioni dell’adozione; soprattutto se, nonostante questa adozione, permane a pieno titolo la paternità biologica del minore.
Se, dall’esame complessivo della sentenza, si deduce che quanto deciso all’estero sia assimilabile ad una adozione in casi particolari, l’Ufficiale dello stato civile può procedere al riconoscimento della sentenza straniera ai sensi dell’art.64 della Legge n.218/1995, trascrivendola nei registri dello stato civile (parte II serie B) ed annotandola sull’atto di nascita. Il riconoscimento della sentenza straniera comporta anche il recepimento della variazione di cognome.
Diversamente, se l’adozione ottenuta all’estero, dovesse corrispondere ad un’adozione piena, occorre fare un rifiuto ai sensi dell’art.7 DPR 396/2000 dichiarando l’incompetenza dell’Ufficiale dello stato civile al riconoscimento diretto della sentenza. I richiedenti il riconoscimento si rivolgeranno con ricorso al Tribunale ordinario (art.95 DPR 396/2000) che confermerà quanto deciso dall’Ufficiale dello stato civile indirizzandoli al Tribunale per i Minorenni, oppure, riesaminando la documentazione prodotta, potrà decidere di ordinare all’Ufficiale dello stato civile di procedere al riconoscimento diretto della sentenza straniera.
Per onestà intellettuale, aggiungo che alcuni colleghi trovandosi in grande difficoltà nell’esame della documentazione straniera e ad assimilare istituti esteri alla nostra adozione in casi particolari, redigono il rifiuto sempre quando la documentazione attiene all’adozione di minori (anche e soprattutto in considerazione del coinvolgimento di soggetti minorenni).
20 Dicembre 2024
Dott.ssa Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3596, sintomo n.QD3630
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: