Le principali ricadute sui servizi di Polizia stradale a seguito della L. 177/2024

Analisi dei nuovi schemi operativi per l’accertamento degli illeciti amministrativi e penali

Servizi Comunali Artt. 186-187 CdS Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
23 Dicembre 2024

 

Lo scorso 14 dicembre 2024 è entrata in vigore la L. 25/11/2024 n. 177, recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si compone di 36 articoli, suddivisi in 5 titoli e 9 capi.

La novella, che ha interessato svariate norme del codice della strada, prevede nuovi e inediti schemi operativi per l’accertamento degli illeciti sia amministrativi che penali, sui quali sembra opportuno soffermarsi per tentare di offrire, in relazione alle disposizioni di immediata applicazione, il necessario approccio culturale e professionale richiesto agli organi di polizia stradale. 


Sugli illeciti e le sanzioni amministrative


Limitazioni nella guida - art. 117 C.d.S.   


Ai neofiti della patente di categoria B è interdetta, per 3 anni, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t; nel caso di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l’ulteriore li mite di potenza massima pari a 105 kW
Ai fini dell’applicazione del presidio sanzionatorio, le nuove limitazioni, grazie all’apposita disposizione transitoria, si applicano solo ai titolari di patente conseguita dal 14 dicembre 2024.


Limiti di velocità - art. 142 C.d.S. 


In caso di reiterazione di violazioni ai limiti di velocità, accertate con dispositivi di controllo automatico, commesse, nell’arco temporale di massimo 1 ora, su tratti di strada che ricadono nella competenza del medesimo ente, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo
L’istanza di unificazione - cui non può provvedere l’agente accertatore delle violazioni - deve essere presentata dall’interessato all’ufficio o comando di polizia stradale di riferimento. 

Inoltre, la ripetizione infrannuale - da verificarsi previa visura all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida - dell’eccesso di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, commessa all’interno del centro abitato, comporta un aumento della sanzione pecuniaria, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.


Uso di apparecchi durante la guida - art. 173 C.d.S.


In caso di violazione del divieto di utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici et similia, è stata inasprita la sanzione pecuniaria cui si affianca l’introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi, fin dalla prima violazione, oltre che la decurtazione di 5 punti

In caso di ripetizione infrabiennale della violazione, alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, si affianca una sanzione pecuniaria aggravata, oltre che la decurtazione di 10 punti.


Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - art. 193 C.d.S.


Ferme le recenti modifiche - recate dal D.Lgs. 22/11/2023 n. 184 - si prevede a carico del proprietario l'onere di verifica che il veicolo non sia posto in circolazione senza copertura assicurativa, anche quando risulti nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica.

Inoltre, ai fini dell’accertamento della mancanza di copertura assicurativa, vengono inseriti tra i dispositivi che consentono il raffronto con i dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici, anche i documentatori automatici delle infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all'art. 146 c. 3.


Concorso formale di violazioni - art. 198 C.d.S. 


Il cumulo giuridico applicato al concorso eterogeneo, viene limitato all’ipotesi in cui la violazione delle diverse disposizioni avvenga su “un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale”.

Inoltre, l’accertamento, attraverso dispositivi di controllo da remoto, di violazioni plurime agli artt. 6 e 7, nella medesima ZTL, area pedonale urbana o nel medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, comporta l’applicazione di una sola sanzione per ciascun giorno. 

Infine, il controllo in uscita dei veicoli da: centri storici, ZTL, aree pedonali, piazzole di carico e scarico di merci, corsie e strade riservate, con i dispositivi elettronici, nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione, per essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l’involontaria permanenza dei veicoli a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo della durata di permanenza, si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito.


Notificazione delle violazioni - art. 201 C.d.S.


Estesa la casistica in cui la contestazione immediata non è necessaria e che consente la notifica per estremi; in tali casi, si può procedere all’accertamento della violazione per mezzo di apparecchiature “approvate od omologate” - si ricorda che Cass. Civ., sez. II, 18/4/2024 n. 10505, ha stabilito che non può ritenersi, sul piano giuridico, l’equipollenza tra omologazione a approvazione delle apparecchiature.

La documentazione fotografica prodotta dalle apparecchiature costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo al momento della rilevazione.
Inoltre, i dispositivi di rilevamento automatico possono accertare contemporaneamente anche più violazioni per le quali è prevista l’esenzione dalla contestazione immediata; a tal fine, è sufficiente che risultino “approvati od omologati” per almeno una delle violazioni accertate mediante la visione dell’immagine da parte degli organi di polizia stradale, purché commesse con la medesima condotta. 

Viene, infine, introdotta un’ulteriore ipotesi di esenzione dalla contestazione immediata per specifiche violazioni, commesse sulle autostrade o sulle strade extra-urbane principali. In questi casi, se le violazioni avvengono in corrispondenza di punti critici individuati, gli organi di polizia stradale possono procedere all’accertamento attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti sulle strade, per i quali non è richiesta né omologazione, né approvazione. L’accertamento deve essere effettuato nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti, con l’acquisizione di un filmato avente data e ora certificate dall’operatore di polizia - le cui modalità di conservazione devono essere determinate con decreto interministeriale - o risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti. Laddove dall’illecito accertato derivi la sospensione della patente di guida, la violazione è segnalata “immediatamente” agli operatori di polizia eventualmente presenti in loco, per consentirne la contestazione immediata con applicazione della sanzione amministrativa accessoria.


Sospensione della patente in relazione al punteggio - art. 218-ter C.d.S.  


In caso di violazione di 15 specifiche norme di comportamento, commessa da conducente titolare di un punteggio inferiore a 20 punti-patente, è introdotta la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione breve della patente per: 

  • 7 giorni, in caso di budget tra 19 e 10 punti; 
  • 15 giorni, in caso di budget tra 9 e 1 punto;
     

raddoppiabili nell’ipotesi in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale. 

In deroga alla disciplina ordinaria, la sanzione, che deriva come conseguenza automatica della violazione, è applicata - previa visura del punteggio all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida - direttamente dall’agente accertatore che, all’esito della contestazione dell’illecito al trasgressore, provvede al suo ritiro, con conservazione presso il comando, per procedere alla restituzione al termine del periodo previsto.

Spetta al responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione provvedere in ordine all’eventuale istanza di rilascio del permesso di guida a ore, cui si applicano le disposizioni previste in materia di sospensione ordinaria della patente.  

La sospensione breve risulta applicabile solo se, per la violazione di riferimento, non sia già prevista, come conseguenza dell’eventuale reiterazione del biennio, l’applicazione della sospensione ordinaria; di talché, in caso di concorso delle due sanzioni, trova applicazione la sola sospensione in via ordinaria.

Solo nel caso di applicazione della sospensione breve dovuta alla violazione del divieto di usare apparecchi radiotelefonici durante la guida, la patente ritirata dall'organo accertatore deve essere trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione, entro 5 giorni dalla scadenza della durata, termine dal quale decorre il nuovo periodo di sospensione ordinaria fissato dal prefetto, che si aggiunge (in cumulo sanzionatorio) a quello previsto per la sospensione breve. 
La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve della patente è punita al pari dell’omologo illecito relativo alla sospensione ordinaria.


Esecuzione forzata - art. 27 L. 689/1981 


La prevista maggiorazione di 1/10 per ogni semestre, dovuta in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa divenuta esigibile, per le violazioni previste dal codice della strada non può superare i 3/5 dell’importo della sanzione. 

 


Sugli illeciti penali


Guida in stato di ebbrezza - art. 186 C.d.S. 


La riforma, che prevede che sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza siano apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici unionali relativi alla limitazione dell'uso n. 68 “Niente alcool” e n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di dispositivo di tipo alcolock”, richiede la necessità di disporre della previa misura cautelare della revisione della patente.   

L’applicazione delle nuove aggravanti speciali previste nei confronti del conducente titolare di patente gravata dai codici unionali 68 e 69, per guida in stato di ebbrezza e per alterazione o manomissione dell’alcolock, risulta condizionata all’individuazione delle modalità di installazione demandata a un decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro 6 mesi.


Nuovo reato di guida dopo l’assunzione di stupefacenti - art. 187 C.d.S.


Ferma la riformulazione del reato mediante la soppressione della locuzione “in stato di alterazione psico-fisica” e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti, la nuova modalità di accertamento, che consente agli organi di polizia stradale, direttamente sul luogo del controllo stradale, di sottoporre i conducenti al prelievo di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati, richiede l’adozione di una direttiva interministeriale.  

Reiterata, invece, la - già prevista - possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro cautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo.

Inoltre, qualora non sia possibile procedere agli accertamenti, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo che, qualora non possa essere affidato ad altra persona idonea prontamente reperibile, deve essere fatto trasportare - a spese del conducente - fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al gestore che ne assume la custodia.  


Abbandono di animali 


L’abbandono di animali “su strada o nelle relative pertinenze” richiede la contestazione della nuova aggravante speciale inserita nella contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., cui consegue, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.


Omicidio e le lesioni stradali  


L’ipotesi base di entrambe le disposizioni di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., deve essere contestata anche quando l’evento letale o lesivo, conseguente a un incidente stradale, sia derivato dall’abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze.

In relazione all’ipotesi più grave, di entrambi gli articoli, invece, nel mantenere il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, viene eliminato il richiamo all’art. 187 C.d.S. 
Ne deriva una difformità di contestazione della condotta tra codice penale e codice della strada: per rispondere del delitto di evento contro la vita o l’incolumità individuale, non sarà sufficiente l’integrazione della contravvenzione di pericolo contro l’incolumità pubblica, ma si dovrà continuare a dimostrare anche l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente.

 


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