Scuola, il Dl PNRR è legge. Approvate definitivamente nuove misure per l'anno scolastico 2025/2026
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede se il Comune è tenuto ad effettuare il servizio di trasporto scolastico ad alunni residenti nell'Ente, che sono iscritti alla Scuola Primaria con sede in Comune limitrofo.
Ferme restando eventuali disposizioni della normativa regionale di settore, occorre preliminarmente rilevare che l’uso degli automezzi comunali destinati al trasporto scolastico è regolato da due discipline ovvero quella di carattere generale, contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e, quella specifica, recata dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico).
Al riguardo, per illustrare i contenuti del predetto decreto, l’allora Ministero dei trasporti e della navigazione, oggi MIT, è intervenuto con circolare 11 marzo 1997, n. 23. Il sopracitato Ministero, con tale circolare, ha evidenziato che tali soggetti possono utilizzare i veicoli per trasportare alunni e bambini, frequentanti la scuola dell’obbligo o la scuola materna, abitanti in comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, «solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142».
Ebbene, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.M. 31 gennaio 1997 rimette all’ente proprietario dei mezzi di valutare se esistono le condizioni per estendere il servizio all’ente limitrofo e, da parte dell’altro ente, se accettare l’effettuazione sul proprio territorio del servizio di raccolta e trasporto alunni svolto da scuolabus del comune vicino.
Appare utile evidenziale che, affinché lo strumento convenzionale si perfezioni, è richiesta la volontà di entrambe le parti che dia atto della reciproca convenienza ed utilità di effettuare, in forma congiunta, il servizio di trasporto scolastico e della presenza di elementi che rivelino un’utilità orientata in entrambe le direzioni, non ravvisandosi alcun obbligo di aderire ad una convenzione da parte dell’ente che si ritiene ‘svantaggiato’ dalla stipula di questo atto, fatte salve disposizioni regionali di segno opposto. La sottoscrizione di una siffatta convenzione deve essere fondata, quindi, su un’identità o una convergenza di intenti verso un fine il più possibile condiviso.
Quindi, la sopracitata convenzione è necessaria per regolare i termini del servizio e la ripartizione dei costi tra gli enti interessati per cui, ferme restante le accennate considerazioni in ordine all’imputabilità degli oneri economici del servizio, l’ipotesi che sia il comune di residenza a farsi carico delle spese di trasporto dei suoi studenti, salvo rimborso, risulta coerente con il ruolo del comune quale ente di governo del proprio territorio, chiamato ad utilizzare le proprie risorse per il soddisfacimento delle esigenze della collettività di riferimento.
23 dicembre 2024
Avv. Elena Conte
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
ANAC – 2 maggio 2025 (Delibera n. 590 del 16 dicembre 2024)
Ministero dell’Interno - Comunicato del 30 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: