Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiLo scrivente chiede, in riferimento a ripetute problematiche di stato civile le seguenti informazioni:
- i cittadini stranieri a seguito di acquisto della cittadinanza italiana richiedono di trascrivere atto di nascita in cui manca il cognome dei genitori. In fase di ricongiungimento familiare la questura gli chiede il certificato con paternità e maternità e quindi tornano da noi per presentare la problematica del dato mancante.
Lo scrivente ha ritenuto di far presentare all'interessato un documento rilasciato dall'autorità estera tradotto e legalizzato, nonché una richiesta di correzione dei dati ai sensi dell'art 98 co 1, DPR 396/2000, e in tal senso provvedere ad integrare (come correzione) il dato mancante. Si richiede se la procedura è corretta.
Inoltre, ai fini degli estratti di nascita più in generale, quando abbiamo: il dichiarante dà i nomi: X Y Z, I NOMI DA RIPORTARE sono: X ( altri nomi dopo il primo Y Z), mentre se ci fosse scritto: dà il nome di X Y Z, ai fini della certificazione dovremmo indicare come nome tutti e tre (XYZ). Si chiede se il ragionamento è corretto. Il problema è che molto spesso in anagrafe le persone hanno perso parte del nome, ad esempio, si è provveduto a fare un divorzio breve in Comune di due persone che per lo stato civile risultavano es. GIOVANNI MARIO e per l'anagrafe MARIO. Lo scrivente ha ritenuto (essendo un atto di stato civile) di individuare la persona GIOVANNI MARIO, pur consapevole che il documento d'identità presentato riporta MARIO...e che le comunicazione all'ufficiale di anagrafe susseguenti saranno discordanti rispetto al nome ivi registrato. E' stato corretto procedere in quel modo?
I problemi posti denotano la complessità delle questioni legate al diritto internazionale e all’evolversi dei diritti della personalità. Pensi solo all’impatto che avrà nei prossimi anni la sentenza della Corte Costituzionale che ha ammesso il doppio cognome ai cittadini italiani.
La soluzione tecnica dei problemi posti, una correzione ex art. 98, una rettifica giudiziale, una annotazione di scelta del cognome o nome ecc. devono essere, al di là della correttezza intrinseca di ciascuno dei procedimenti, “strategiche”. Mi spiego.
Se lei porrà questo quesito a tre “esperti” diversi otterrà probabilmente tre risposte diverse:
Quale delle scelte indicate è quella giusta ? La sua è giusta ?
Sposterei la prospettiva e mi chiederei invece: “quale è il dato vero ?”
Una volta accertato con un certo grado di sicurezza (ricordi che la “probatio diabolica” non esiste mai …) che il dato vero è uno piuttosto che un altro, direi che gli strumenti che la legge ci mette a disposizione sono diversi e tutti hanno dei pregi e dei difetti. Dunque facciamo risultare negli atti ciò che è vero, per il resto uno strumento vale l’altro, qualora sia previsto da una norma.
Esiste però un principio invalicabile, per i cittadini italiani, sia per quelli nati italiani che per quelli nati stranieri e poi naturalizzati.
Le generalità sono solo e sempre quelle dell’atto di nascita e qualora debbano essere modificate andrà annotato il cambiamento, ovviamente in relazione all’applicazione di una norma piuttosto che di un’altra.
L’ufficiale d’anagrafe non potrà assegnare all’italiano delle generalità diverse da quelle del suo atto di nascita. Nella questione dei nomi, ad esempio, bisognerà essere fiscali e, se dovesse capitare, si dovrà procedere anche a delle annotazioni marginali all’atto di nascita, integrative, osservando gli stessi principi.
A parte la solita eccezione che potrebbe confermare la regola, di norma ciascuno di noi si chiama in anagrafe, come è riportato nell’atto di nascita, eventualmente annotato per la scelta di uno o di più nomi o cognomi.
Se non si osserva questo elementare principio e ci si permette di assegnare in anagrafe un nome sulla scorta di atti diversi, si perde anche questa certezza. Se poi il cittadino vuole essere chiamato diversamente da come risulta sull’atto di nascita, chiederà al prefetto il cambio di nome o cognome o di entrambi; ma nelle more del procedimento si dovrà chiamare come scritto nell’atto di nascita.
Eventuali discordanze tra l’atto di nascita e quello di matrimonio, dovranno essere sempre risolte, tenendo conto che l’esatto nome è quello dell’atto di nascita … Se non va bene bisogna farlo cambiare.
Dott. Agostino Pasquini 28/03/2018
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