Molestia sessuale di un dipendente a carico di un altro

Cassazione Civile, Sezione Lavoro - Sentenza 22 marzo 2018, n. 7097

Servizi Comunali Cause e liti Trattamento giuridico
di Alberici Debora
03 Marzo 2018

MASSIMA

Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell’articolo 2087 Cc nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli articoli 2104 e 2105 Cc, e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 Cc, letti anche in riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, che devono conformare non solo lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro.

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