IVA – Operazioni (cessione di fabbricati quali beni ammortizzabili) escluse dalla formazione del prorata di detrazione. Articoli 19, comma 5 e 19bis, comma 2.
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 3 agosto 2023, n. 413
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'Amministrazione Comunale intende acquisire al proprio patrimonio indisponibile un'area privata su cui insiste un bacino pensile ad uso acquedotto, in disuso e in condizioni statiche precarie, con la sola finalità di demolirlo. L'infrastruttura idrica non è in concessione al gestore del SII ai sensi dell'art.153 c.1 del Codice dell'Ambiente, ma è ancora di proprietà privata.
Si chiede se tale acquisizione sia possibile per non incorrere in un possibile danno erariale.
L’art. 12 (rubricato “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”), comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, subordinava tale acquisto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad una previa valutazione da parte dell’Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio.
Detta disposizione è cessata dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale a decorrere dall’anno 2020, enti locali territoriali cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa in materia di acquisti di immobili.
Ciò non elimina, comunque, la necessità per gli EELL che la decisione di acquisizione immobiliari avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), che vincolano l’amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
In tale senso la Corte dei Conti ha osservato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 81, 97 e 119 Cost., oltre che dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, che è necessario che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto di un bene immobile, in relazione ai beni di cui già dispone, alla finalità pubblica perseguita e ai costi e benefici dell’operazione che intende realizzare.
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 198/2024, ha dichiarato che, nel caso di acquisto di un bene, l’ente debba svolgere un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione.
La decisione dovrà essere prevista in sede di programmazione (DUP e bilancio) nonché esecutiva (PIAO), assistita dai pareri di regolarità contabile del servizio finanziario ex art. 49 TUEL (in ordine agli effetti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente) e dell’organo di revisione finanziaria dell’Ente ex art. 239 TU cit..
Nel caso specifico, i costi di acquisizione e di abbattimento dovranno motivatamente essere giustificati rispetto al prevalente interesse pubblico perseguito con detta scelta in rapporto ai fini dell’ente civico e alla fattispecie concreta.
09 gennaio 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 3 agosto 2023, n. 413
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