Da come viene rappresentata la questione si ritiene sia ravvisabile l’esercizio di un’attività commerciale “bar” (somministrazione di alimenti e bevande) in quanto tale attività, esercitata “in nome del comune”, verifica i presupposti IVA:
• oggettivamente sono prestazioni di servizi ex art. 3, DPR 633/72;
• soggettivamente sono svolte in maniera abituale e con l’utilizzo di specifiche attrezzature e organizzazione (per quanto siano dei volontari), ex art. 4, DPR 633/72;
• è onerosa, cioè i fruitori del bar pagano per quello che consumano.
Purtuttavia, sul fronte “certificazione dei corrispettivi”, ovvero sull’obbligo di rilasciare “scontrini fiscali, viene in soccorso quanto disposto dalla lettera qq) di cui al DPR 696/1996 che dispone l'esonero per “qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita’ montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni”. In altri termini, pur essendo un’attività commerciale rilevante IVA, per i comuni (così come per altri soggetti pubblici) non è obbligatoria l’emissione degli scontrini fiscali; i relativi incassi, soggetti ad IVA aliquota 10%, andranno comunque registrati nel Registro dei Corrispettivi e la relativa imposta inclusa nella liquidazione periodica IVA. Infine, in merito alle somme incassate, trattandosi di somme la cui titolarità è del comune, si ritiene corretto che siano versati all’economo.
09 gennaio 2025
Dott. Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5370, sintomo n. QR5407