Contributo alle famiglie che non usufruiscono del trasporto scolastico

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
10 Gennaio 2025

Il nostro ente effettua servizio di trasporto per scuole medie presso il comune X perché nel territorio non abbiamo la presenza della scuola. Per il prossimo anno scolastico alcune famiglie porteranno i figli autonomamente presso un altro plesso situato nel comune Y. L'amministrazione vorrebbe dare un contributo per le spese da sostenere siccome non usufruiscono del ns servizio trasporto. Si chiede se ciò è lecito considerato che noi offriamo già un servizio sul comune X e quindi è una loro scelta.

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Risposta

Il quesito riguarda la legittimità di un contributo economico riconoscibile da parte dell'amministrazione a famiglie che, pur avendo accesso al servizio di trasporto scolastico offerto verso un plesso situato nel Comune X, scelgono autonomamente di iscrivere i figli in un plesso scolastico situato nel Comune Y.

L’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 prevede che i comuni garantiscano servizi di trasporto scolastico o forme di sostegno economico (ad esempio contributi alle famiglie) per l’accesso e la frequenza alla scuola primaria, al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali. Tuttavia, tale obbligo si riferisce alla frequenza presso scuole situate nel territorio comunale o, in assenza di plessi idonei, in comuni vicini concordati.

Ciò detto, il diritto dei genitori di scegliere liberamente l'istituto scolastico è garantito dalla Costituzione (art. 33 e 34), ma questa libertà non impone un obbligo all’amministrazione di supportare economicamente tutte le scelte, soprattutto quando queste siano alternative al servizio pubblico già offerto.

Un contributo economico ai genitori che scelgono di non usufruire del servizio pubblico comunale potrebbe risultare ammissibile, purché ciò non determini discriminazioni rispetto a chi utilizza il servizio comunale e purché rientri in una logica di sussidiarietà.

L’erogazione di contributi pubblici è comunque subordinata a criteri oggettivi e generalizzabili, definiti mediante un atto deliberativo che motivi l’interesse pubblico sottostante come quello di garantire il diritto allo studio anche con modalità alternative.

Ovviamente, se il servizio comunale verso il Comune X è funzionale e risponde alle esigenze scolastiche, la scelta dei genitori di portare autonomamente i figli nel Comune Y potrebbe essere considerata una decisione del tutto privata. In tal caso, l'ente potrebbe non ritenersi obbligato a contribuire. Inoltre, un contributo erogato solo ai genitori che scelgono il plesso in Comune Y potrebbe essere percepito come un vantaggio economico a chi opta per una soluzione alternativa, creando disparità con chi utilizzi il servizio pubblico comunale.

Ciò detto, il comune potrebbe deliberare di erogare un contributo solo se la scelta della scuola in Comune Y risponda a esigenze particolari (es. offerta didattica non presente nel Comune X) e solo in misura pari o inferiore al costo del trasporto scolastico comunale.

All’opposto, l’amministrazione potrebbe stabilire che il contributo non sia giustificato, poiché il servizio verso il Comune X risponde pienamente agli obblighi istituzionali e la scelta di frequentare un plesso scolastico diverso è del tutto personale.

Appare comunque necessario verificare eventuali normative regionali o regolamenti locali che potrebbero disciplinare casi analoghi.

In conclusione, l'erogazione del contributo è possibile se è giustificata e sostenuta da motivazioni di pubblico interesse, come l’ampliamento del diritto allo studio, se si fonda su criteri oggettivi e deliberati dall’ente, evitando trattamenti di favore e disparità e se rispetta il principio di un uso razionale delle risorse pubbliche.

All’opposto, qualora il servizio offerto verso il Comune X risponda già adeguatamente alle proprie necessità e la scelta dei genitori sia del tutto personale, l’ente potrebbe legittimamente non porsi il problema di erogare un contributo che andrebbe comunque preceduto da una procedura selettiva.

09 gennaio 2025

F.to Avv. Elena Conte

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QT1785, sintomo n. QT1860

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