Tar Campania - Napoli, Sezione VI - Sentenza 13 marzo 2018, n. 1566
Servizi Comunali Refezione scolasticaMASSIMA
Deve essere annullato il regolamento adottato dal Comune sul servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno a chi esercita la responsabilità genitoriale e non intende fruire del servizio mensa di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico dovendosi ritenere che la ristorazione scolastica non sia un servizio obbligatorio e che le misure motivare per esigenze di «educazione alimentare» non incidono sul numero degli alunni che si trattengono o non si trattengono a mensa, limitandosi ad imporre aggravi logistici alle famiglie degli alunni non aderenti.
ARTICOLO
Non è il Comune che può vietare di portarsi il pranzo da casa ai bimbi di materne ed elementari
Bocciato il regolamento dell’ente che impone ai genitori contrari alla refezione di prelevare e riaccompagnare i figli alla fine del tempo mensa: decisione da demandare agli organi scolastici
Il Comune non può imporre la refezione scolastica ai bambini delle scuole materne ed elementari a tempo pieno, obbligando i genitori a prelevare e riaccompagnare i figli nell’istituto al termine del tempo mensa. È vero, portarsi il pranzo da casa può favorire abitudini scorrette dal punto di vista nutrizionale. Ma l’amministrazione locale non può accentrare una decisione che spetta invece ai competenti organi scolastici, gli unici legittimati a valutare se i singoli istituti sono in grado di vigilare sulle condizioni di salute, igiene e sicurezza e di conciliare le esigenze di chi vuole portare a scuola il panino preparato dalla mamma. Il tutto tenendo presente l’aggravio logistico imposto alle famiglie. È quanto emerge dalla sentenza 1566/18, pubblicato dalla sesta sezione del Tar Campania.
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Accolto il ricorso dei genitori, annullate le delibere adottate dal Consiglio comunale e dalla Giunta. La refezione scolastica è un servizio pubblico locale a domanda individuale: l’amministrazione comunale non risulta obbligata a istituirlo. E deve senz’altro ritenersi «apprezzabile» l’obiettivo «educazione alimentare» che si prefigge il regolamento approvato. Ma non si può incentivare alla fruizione di massa del servizio imponendo disagi alle famiglie: solo un «passaparola positivo» sulla qualità dei pasti serviti può convincere i genitori più diffidenti. E in ogni caso le misure non incidono sul numero degli alunni che accettano o no la refezione, limitandosi a penalizzare le famiglie dei secondi. Né può incidere nella controversia la circostanza che il servizio mensa è stato appaltato sulla base del regolamento sul tempo mensa proprio perché non si configura alcuna obbligatorietà del servizio. Spese di lite compensate per la complessità della questione.
Dario Ferrara
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
I benefici per gli Enti Locali e i cittadini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
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