Iscrizione aire per cittadino cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente per ripristino posizione precedente (cancellato per emigrazione)
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn militare in servizio presso un altro Comune ha presentato la dichiarazione di trasferimento di residenza nel nostro Comune. A seguito del preavviso di rigetto dovuto all'esito infruttuoso delle verifiche effettuate dal Comando di Polizia Locale, l'interessato sostiene che l'art. 10 del DPR n. 223/1989 disponga che i militari possano mantenere la residenza al di fuori del luogo di servizio, in quanto non obbligati a trasferire la stessa presso la sede lavorativa.
Si chiede conferma di quanto previsto dal legislatore.
Per risolvere correttamente il caso descritto nel quesito, occorre fare riferimento al concetto di "residenza anagrafica", così come definito dalla normativa anagrafica e dalla Giurisprudenza.
Il principio cardine dell'interpretazione della "residenza" anagrafica è sempre quello mirabilmente espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 14 marzo 1986, dove si afferma che “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.
Ora, in estrema sintesi, si può concludere che la residenza è "il centro delle proprie relazioni familiari e sociali"; ne consegue che non sempre e non necessariamente la presenza fisica di una persona non rappresenta l'elemento determinante ai fini dell'accertamento del requisito della residenza.
L'articolo 3 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, al comma 2, dispone che "Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata".
Nel caso prospettato quindi, risultando evidente l'assenza dovuta a motivi di lavoro (o servizio), la valutazione dell'ufficiale d'anagrafe può basarsi sull'elemento soggettivo, unitamente ad altri elementi probatori quali per esempio il fatto che il soggetto non ha più la disponibilità dell'alloggio in cui ha risieduto in precedenza, l'acquisto o la locazione del nuovo immobile, la presenza della famiglia, etc.
Sarà quindi necessario motivare il provvedimento di iscrizione in modo articolato e circostanziato.
Infine, non si rilevano norme di legge o regolamentari che consentono al militare di anagraficamente iscrivere sé stesso e/o la propria famiglia in luogo diverso dalla propria dimora abituale. L'unica norma particolare riguardante il militare è l'articolo 10-bis del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rubricato “Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche” che dispone che non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, per i militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento.
Ma non è questo il caso.
13 Gennaio 2024
Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3614, sintomo n.QD3650
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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