Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente assente per motivi di salute di natura oncologica da 6 mesi (cure chemio - radio e problematiche post), prima di rientrare in servizio è soggetto a visita da parte del medico dell'Ente, o è sufficiente comunicare attraverso certificazione del proprio medico curante il rientro. Si chiede, inoltre, se lo stesso dipendente, cessata la malattia, può richiedere la concessione delle ferie maturate e non godute prima di rientrare in servizio.
La disciplina delle assenze dovute a terapie salvavita è contenuta nell’art. 50, CCNL 16.11.2022.
In particolare, il comma 4 dispone:
“4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.”
Tale certificazione riporta pertanto la data iniziale e la data finale dell’assenza a tale titolo.
Non è necessaria nessuna visita di controllo prima del rientro, a meno che l’ente non intenda accertare che il dipendente non sia più abile allo svolgimento delle proprie mansioni.
In quest’ultimo caso, la norma di riferimento è l’art. 3, c. 3, D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171:
“3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: (…)
c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.”
Quanto alle ferie maturate e non godute, si applica l’art. 38, c. 17, CCNL 16.11.2022:
“17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 49, comma 3 (Assenze per malattia), il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15.”
Il dipendente richiederà perciò le ferie spettanti e il dirigente le autorizzerà compatibilmente con le esigenze del servizio anche oltre la fine del primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione.
13 gennaio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8102, sintomo n. QP8191
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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