Richiesta accesso atti (verbali elezioni RSU) da organizzazione sindacale, senza rappresentanza nell’Ente
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Commento della sentenza n. 21164 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Servizi Comunali Accesso Atti amministrativi VideosorveglianzaLa sentenza 26/11/2024 n. 21164, della sezione seconda bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ribadisce un importante principio in materia di accesso ai documenti amministrativi.
La massima
Il rapporto tra l’accesso ‘difensivo’ e gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dai codici di rito civile e penale va ricostruito in termini di complementarietà e nell’ottica di un percorso di progressivo ampliamento delle tutele del cittadino.
Il caso
Una signora, in qualità di erede testamentaria, stante la necessità di espletare investigazioni difensive utili per ottenere la riapertura del procedimento penale per l’accertamento delle responsabilità, chiedeva al Comune di avere accesso ad alcuni documenti amministrativi relativi al sistema di videosorveglianza concernenti l’incidente stradale in conseguenza del quale era deceduto il proprio dante causa.
L’amministrazione comunale rimaneva inerte, di talché sull’istanza si formava il diniego tacito di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990.
La signora promuoveva, quindi, ricorso al T.A.R., lamentando la violazione della disciplina normativa in materia di accesso c.d. ‘documentale’.
Il comune di Fonte Nuova non si costituiva in giudizio.
Il T.A.R. - nonostante le iniziali perplessità in ordine all’ammissibilità dell’azione intrapresa, concernenti l’opportunità di ricorrere invece allo strumento di acquisizione documentale previsto dall’ordinamento processuale penale (art. 391-quater c.p.p.) - ordinava al comune di rendere documentati chiarimenti.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, consentendo l’accesso parziale degli atti.
L’impresa cui era stato affidato il servizio di videosorveglianza, nei confronti della quale la ricorrente aveva provveduto a integrare il contraddittorio, rimaneva estranea al giudizio.
La motivazione del TAR
Il Collegio osserva che il tema del rapporto tra l’accesso ai documenti previsto dalla L. 241/1990 e gli strumenti di acquisizione probatoria disponibili nel processo civile e in quello penale, è stato risolto dal Consiglio di Stato (pronunce nn. 19, 20 e 21 del 2020), in termini di complementarietà, e non di reciproca esclusione, tra i due istituti, nell’ottica di un percorso di progressivo ampliamento delle tutele del cittadino.
L'accesso difensivo, infatti, ha una duplice natura giuridica:
Rileva, quindi, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse alla conoscenza dei dati contenuti in un documento amministrativo deve essere valutato, in primo luogo dall’amministrazione cui è rivolta l'istanza di accesso, con riferimento alla situazione concreta, alla luce dei canoni di:
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato.
Infatti parte ricorrente ha esplicitamente manifestato la concreta necessità difensiva dei documenti oggetto della richiesta di esibizione, al fine di dimostrare l’insufficienza delle riprese estratte dal sistema di videosorveglianza comunale a corroborare le conclusioni sulla base delle quali il procedimento penale relativo al sinistro è stato archiviato, per consentire la riapertura delle indagini.
La soddisfazione di tale esigenza consente il richiesto accesso ai documenti, rimasto inevaso da parte del Comune, in relazione al quale non possono dirsi integrati i casi di esclusione dall’accesso normativamente previsti dall’art. 24 L. 241/1990, né tantomeno può ritenersi escluso l’accesso ‘difensivo’ stante la parallela presenza dello strumento di acquisizione probatorio disciplinato dall’ordinamento processualpenalistico.
In conclusione, il T.A.R. Lazio, accolto il ricorso, ha condannato il comune a consentire l’accesso, nelle modalità di legge, ai documenti della richiesta presentata dalla ricorrente.
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Consiglio di Stato, Sezione II – Sentenza 7 aprile 2024, n. 2974
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Circolare 14 aprile 2025, n. 1308
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