Monitoraggio pareggio bilancio

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
03 Aprile 2018

Entro il 31/01/18 abbiamo trasmesso il monitoraggio pareggio bilancio 4^ trim.2017 ovvero tutto il 2017.

Il consuntivo dobbiamo ancora chiuderlo ed abbiamo proceduto ad eseguire nuovi movimenti, annullare impegni, fare accertamenti  ecc.. Ovviamente la situazione cambia ed ora che entro il 31/03/18 dobbiamo rimandare il monitoraggio, cosa succede se cambiano i dati rispetto a quello inviato al 31/01/18? o non avremmo più dovuto toccare nulla del 2017?


 

Risposta

Si premette che entro il 31/03 non va reinviato il monitoraggio ma inviata la CERTIFICAZIONE, ovvero una attestazione del rispetto firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La stessa è da trasmettere utilizzando il sistema web appositamente previsto (http://pareggiobilancio.mef.gov.it), al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al pareggio di bilancio, tuttavia se la stessa giunge entro il 30 maggio e attesta il rispetto si applica la sola sanzione relativa all’improcedibilità ad assunzione di personale a tempo indeterminato. Decorsi trenta giorni dal termine per l’approvazione del rendiconto senza trasmissione della certificazione, vi provvede il presidente dell’organo di revisione o il revisore unico in qualità di commissario ad acta; se così avviene entro 60 giorni, ma dalla stessa risulta il conseguimento dell’obiettivo, si applicano le sole sanzioni relative all’improcedibilità ad assunzione di personale e di riduzione degli emolumenti ai componenti della giunta tenendo conto della gradualità prevista al comma 476 di cui meglio si dirà nel prosieguo.

Questa certificazione viene prodotta direttamente dal sistema web del Pareggio sulla base dei dati forniti con il MONITORAGGIO.

E’ del tutto normale che dalla scadenza del MONITORAGGIO (30/01) alla CERTIFICAZIONE (31/3) cambino taluni dati. Addirittura gli stessi potrebbero cambiare anche dopo la CERTIFICAZIONE, visto che il termine per l’approvazione del rendiconto è il 30/4.

Proprio per questo è stato previsto dalla norma che, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 30 giugno, l'ente locale sia tenuto a rettificare la propria certificazione se il risultato è difforme dal rendiconto approvato; se l’Ente approvasse o riapprovasse il rendiconto decorso tale termine, è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del pareggio di bilancio.

 

Dott. Marco Allegretti 29/03/2018                     

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