Le prossime modifiche in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale di polizia stradale

L'inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell’art. 192 del Codice della Strada

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
20 Gennaio 2025

 

A fianco della maxiriforma recata dalla L. 25/11/2024 n. 177, il disegno di legge recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati il 18/9/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1236, prevede un’ulteriore modifica al codice della strada.

L’art. 25 c. 1 D.d.L. - inserito nel capo III concernente Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 - reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell’art. 192 C.d.S.
 

Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.362 a € 5.456.

 

 

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6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.

 

 

La violazione del comma 1 

Mediante l’introduzione di un nuovo comma 6-bis, l’inosservanza dell’intimazione a fermarsi da parte degli operatori in servizio di polizia stradale, effettuata in uniforme o con l’apposito segnale distintivo (paletta) di cui all’art. 24 Reg. C.d.S., trova autonomo presidio punitivo

Salvo che il fatto integri la fattispecie di reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 c.p., la sanzione pecuniaria passa (da 87) a 200 euro nel minimo e (da 344) a 600 euro nel massimo. 

Ai sensi dell’art. 202 c. 3 C.d.S., non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 
Inoltre, in caso “recidiva” - rectius ripetizione - infrabiennale della violazione, si affianca l’introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a 1 mese.


La violazione dei commi 2, 3 e 5 

Con l’integrale sostituzione del comma 6, la sanzione pecuniaria per la violazione degli obblighi di:  

  • esibire i documenti di circolazione; 
  • consentire ispezioni del veicolo; rispettare l’ordine di non proseguire la marcia; rispettare l’ordine di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele; 
  • ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare;

passa (da 87) a 100 euro nel minimo e (da 344) a 400 euro nel massimo. 
Per la sola ipotesi di violazione del comma 2, ai sensi dell’art. 202 c. 3 C.d.S., non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 


La violazione del comma 4 

Con l’integrale sostituzione del comma 7, la sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo di fermarsi ai “posti di blocco” per controlli di polizia giudiziaria o esigenze di pubblica sicurezza, salvo che il fatto integri reato, passa (da 1.362) a 1.500 euro nel minimo e (da 5.456) a 6.000 euro nel massimo. 
Ai sensi dell’art. 202 c. 3 C.d.S., non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 
All’accertamento della violazione si affianca l’introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 mesi a 1 anno.


Il nuovo quantum di decurtazione punti-patente

Infine, l’art. 25 c. 1 lett. b) DDL, procede anche alla modifica della tabella allegata all’art. 126-bis C.d.S., recando la riarticolazione della decurtazione di punti prevista per la violazione dell’art. 192: 

  • 3 punti per la violazione del comma 6; 
  • 5 punti per la violazione del comma 6-bis, I periodo; 
  • 10 punti in caso di ripetizione infrabiennale, ai sensi del comma 6-bis, II periodo;
  • 10 punti per la violazione del comma 7.

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