Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiI criteri per la definizione del sistema di graduazione della retribuzione di posizione sono oggetto di Confronto, come previsto dall'art. 34, lett. a) del CCNL 16.07.2024, si chiede se è necessario costituire la delegazione di parte pubblica, e come procedere per l'individuazione dei componenti e del presidente.
La costituzione della delegazione trattante di parte pubblica è prevista sicuramente per la contrattazione integrativa.
Il “confronto” è una modalità relazionale che si svolge con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2, CCNL 16.07.2024.
Pur non essendo espressamente previsto dal CCNL, gli orientamenti ARAN sono nel senso di ritenere che la delegazione trattante di parte pubblica svolge il proprio ruolo istituzionale oltre che ai fini della contrattazione integrativa anche su tutti gli altri livelli di relazioni sindacali (quindi anche per il “confronto”).
L’individuazione dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica e del presidente è un compito di esclusiva pertinenza dell’organo esecutivo, quindi della Giunta comunale.
20 gennaio 2025
Dott. Angelo Maria Savazzi
Parole chiave: retribuzione di posizione, confronto, delegazione parte pubblica, CCNL
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8125, sintomo n. QP8213
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