L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Le indicazioni fornite dalla circolare n. 995 del 23/01/2025
Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
Dopo 9 mesi di riflessione, all’esito di apposita interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 995 del 23/01/2025, fornisce indicazioni al fine di gestire, in maniera omogenea e uniforme, la difesa delle Amministrazioni nel contenzioso derivante dall’orientamento espresso dal Giudice di legittimità circa la distinzione tra “approvazione” e “omologazione” dei dispositivi di accertamento della velocità.
Infatti, la seconda sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 18/04/2024 n. 10505, ha affermato che:
“… l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”;
“L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l’approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento …”.
È pur vero che il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’appello, con sentenza 12/06/2024 n. 2774, si è posto in consapevole contrasto con l’orientamento della Suprema Corte, ma con le successive ordinanze 24/07/2024 n. 20492 e 26/07/2024 n. 20913, la seconda sezione della Cassazione Civile ha confermato che:
“è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi”.
Resta che i dispositivi non risultano omologabili, in quanto non è mai stato adottato lo specifico disciplinare tecnico di riferimento che ne definisca requisiti e caratteristiche.
La circolare ministeriale comunica, quindi, che l’Avvocatura Generale ha rilasciato apposito parere in merito con cui (insiste nel) prospetta(re) la sostanziale omogeneità e identità delle procedure tecnico-amministrative alla base dell’omologazione e dell’approvazione, che divergono:
esclusivamente, ai sensi dell’art. 192, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, per un dato meramente formale, ossia che il citato regolamento abbia codificato, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai detti strumenti di rilevazione della velocità.
In tal senso, vengono evidenziati alcuni aspetti:
L'Avvocatura ritiene, quindi, decisivo rappresentare in sede di giudizio:
la piena omogeneità tra le due procedure, di omologazione e di approvazione, sostanziando la prospettazione con elementi, in particolare documentali, che non sono stati esaminati dalla Corte, in quanto non depositati nei relativi giudizi.
Conseguentemente, al fine di prospettare correttamente la questione ed evitare pronunce di inammissibilità, risulta necessario procedere:
al tempestivo deposito, sin dal giudizio di primo grado, della documentazione all’uopo rilevante, e precisamente il decreto di approvazione dello specifico strumento di rilevazione indicato nel verbale di accertamento e, soprattutto, eventuali decreti di omologazione di strumenti, altri e diversi da quelli volti a verificare il superamento dei limiti di velocità.
In tal modo, risulterà possibile rappresentare in maniera innovativa rispetto ai giudizi che hanno fondato l’orientamento di legittimità, la sostanziale omogeneità tra i due procedimenti e, correlativamente, l’assenza di deficit di garanzie nell’accertamento effettuato mediante apparecchiatura “approvata”, ma non “omologata”.
Tuttavia, l'Organo di difesa erariale sottolinea come la
proposizione di un ricorso per Cassazione, volto a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale, sia pur riferendosi a disposizioni normative che non sono state oggetto di immediato esame in tali precedenti, si esporrebbe a una elevata alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza.
In conclusione, il Viminale rappresenta che è stato istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dei Trasporti con i rappresentanti del Ministero dell’Interno, dell’ANCI e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di definire le procedure per l'omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di cui all’art. 201 c. 1-bis, lett. e) ed f), C.d.S. per l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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