Risoluzione incarico ex art. 110, TUEL in ente in dissesto finanziario

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
28 Gennaio 2025

Vorrei sapere se il contratto del responsabile dell'ufficio tributi assunto ai sensi del 110 TUEL, in un comune in dissesto finanziario, va risolto o va in deroga ai sensi del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.

Non essendo un tecnico, non partecipa alla redazione dei piani del P.N.R.R.

Si occupa di tributi e avvisi di pagamento Tari, Cosap, Imu.

Non è configurabile il danno erariale?

 

Risposta

L’art. 8, c. 3, D.L. n. 13/2023 dispone:

2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Ne segue che gli incarichi ex art. 110 TUEL affidati in relazione ai progetti PNRR sono consentiti anche agli enti in dissesto e a quelli in situazione di deficit strutturale, in deroga appunto alla normativa generale.

Per gli incarichi ex art. 110, TUEL non legati a progetti PNRR o comunque finanziati anche dall’Unione europea vale invece la norma dell’art. 110, c. 4, TUEL che prevede:

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie”.

Se l’attività dell’incaricato indicato nel quesito non è legata a progetti P.N.R.R., l’incarico è risolto di diritto:

  • dalla data di dichiarazione del dissesto, se successiva all’affidamento;
  • dalla data di affidamento dell’incarico, se successiva alla dichiarazione di dissesto.

Quanto al danno erariale, vale il principio generale enunciato dalla Corte dei conti:

Il danno erariale viene ad esistenza solo nel momento, rilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione, in cui si verifica una effettiva (e non solo potenziale) deminutio patrimoniale per l’amministrazione; ossia nel caso di danno indiretto (…), con il pagamento di somme di denaro, prima del quale non vi è un danno in atto, ma solo un danno potenziale, che potrebbe non divenire mai effettivo, ovvero manca il requisito della concretezza ed attualità del danno, presupposto dell’azione di responsabilità amministrativa ex art. 7 c.g.c. , 100 c.p.c. e 2935 cod. civ.” (v. sent. n. 153/2022)

24 gennaio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: Risoluzione, incarico 110, dissesto, PNRR

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8234, sintomo n. QP8146

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