Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se un assessore può vedere i protocolli contenenti dati sensibili (es: relazioni sui minori da e per il tribunale, o comunque documenti che riguardano persone che vivono situazioni particolari di carattere sociale).
Salvo che l’assessore non ricopra anche la carica di consigliere comunale (nei comuni fino a 15.000 abitanti) non gode della prerogativa che il TUEL n. 267/2000 riconosce all’art. 43 solo ai consiglieri comunali, consentendo il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, al contempo imponendo agli stessi il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
In ogni caso, secondo il Min. Interno (Parere n. 25717 del 21.09.2023), “Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso ed il diritto alla privacy rappresenta interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.”
Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata nel citato parere, la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL (cfr., ad es, sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49), pur sottolineandosi l'importanza di un "equilibrato bilanciamento" tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione.
In questo senso, il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere con la predetta soluzione, non essendo, invece, legittimo che l'amministrazione comunale si limiti a fornire documenti di sintesi e dati aggregati in quanto tale forma di comunicazione non darebbe al consigliere la possibilità di effettuare una verifica effettiva sulla gestione dell'attività dell'ente.
Anche il Garante della protezione dei dati personali, nei propri pareri condivide la suddetta posizione giurisprudenziale, ritenendo che nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi documentazione contenente dati personali, laddove dalla circolazione delle informazioni richieste dal consigliere possa derivare un grave pregiudizio per la vita privata e la dignità degli interessati, il diritto di accesso dei consiglieri potrebbe essere validamente soddisfatto consentendo l’accesso alle sole informazioni che risultano indispensabili per lo svolgimento del mandato, fornendo, ad esempio, dati resi anonimi o aggregati (cfr. provv. del Garante 25 luglio 2013, doc. web n. 2604062).
Tuttavia, detta modalità di bilanciamento richiederà, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa e dai pareri sopra citati, che l’Amministrazione, tramite i competenti uffici, valuti che la richiesta dei consiglieri sia comunque legata da quel nesso di strumentalità necessaria con le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, non rientrando tra i compiti degli amministratori comunali quello “di sostituirsi al singolo interessato né [quello di effettuare] un riesame di legittimità di singoli provvedimenti”, posto che la comunicazione di dati personali, in tali casi, oltre a non rivestire un’utilità concreta ed aggiuntiva, comporterebbe un inutile sacrificio del diritto alla riservatezza degli interessati, con possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2021, n. 2089).
28 gennaio 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: accesso, assessore, dati particolari/sensibili
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3326, sintomo n. QS3396
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta dell'Avv. Elena Conte
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
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