MATERIALE WEBINAR | L’attività edilizia libera
30 gennaio 2024
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiVISTO L'ART. 6, comma e-quater, del D.P.R. 380-2001; VISTO l'art. 4 (edilizia libera) della Legge Regione Marche 17/2015, lettera l1; VISTO l'art. 10 del D.P.R. 380/2001(Permesso di costruire); VISTA la DGR Marche 975/2021, si chiede quale sia il titolo edilizio corretto per il seguente intervento: realizzazione impianto fotovoltaico sul tetto opificio industriale e realizzazione relativa cabina elettrica di consegna e trasformazione di metri 10 x metri 2,5., su terreno con vincolo idrogeologico.
In primo luogo, si ricorda che è entrato in vigore il D.lgs. n. 190/2024 in materia di disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili; tuttavia, l’art. 1 concede un termine di 180 gg. alle Regioni per l’adeguamento della normativa.
Nel caso della Regione Marche, salvo errori, non risulta, ad oggi, l’avvenuto adeguamento e, di conseguenza, detto decreto non può considerarsi operativo nel caso specifico e resta applicabile la disciplina previgente (cfr. art. 1, comma 3)
Tanto premesso, si ritiene che sia utilizzabile la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per impianti fotovoltaici con potenza fino a 50 chilowatt.
È vero che tale norma è abrogata dal citato d.lgs. n. 190/2024 ma, fino all’adeguamento da parte della Regione, rimane applicabile.
Sarà, inoltre, necessario il nulla osta dell’autorità predisposta alla tutela del vincolo esistente, da richiedere all’interno della PAS.
Al di sopra della potenza di 50 chilowatt, servirà l’autorizzazione unica di cui agli artt. 5 del d.lgs. n. 28/2011 e 12 del d.lgs. n. 387/2003.
28 gennaio 2025
Avv. Mario Petrulli
Parole chiave: titolo abilitativo, impianto fotovoltaico.
Per i clienti Halley: ricorrente n. QU 369, sintomo n. QU 377
30 gennaio 2024
presentata dall'Avv. Mario Petrulli
TAR Campania, Napoli, Sezione VIII – Sentenza 19 ottobre 2021, n. 6548
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