Assoggettamento iva di una fattura di pulizia e manutenzione del verde all'interno del cimitero
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiAvrei necessità di avere un chiarimento in relazione alle cappelle gentilizie private, ubicate al di fuori del cimitero. Il discendente del defunto concessionario di questa cappella mi ha chiesto di poter estumulare le salme ivi tumulate, al fine di poter effettuare le operazioni di raccolta resti con successiva tumulazione delle ossa umane nel cimitero comunale. Ho cercato in archivio la documentazione di questa cappella, con la speranza di riuscire a ripercorrere tutte le tappe e fare una cronistoria di questa tomba, ma la ricostruzione non è affatto semplice, perché i documenti in nostro possesso sono veramente pochi. Sembra che l’ufficio del medico provinciale della Regione Liguria, contattato in merito al rilascio del nulla osta ad una tumulazione di salme, avesse invitato: - da un lato, gli interessati, (circa negli anni 70), mettendone a conoscenza anche il Sindaco, a richiedere il riconoscimento giuridico della tomba, al fine di poter effettuare all’interno le relative tumulazioni, in virtù del fatto che la cappella privata era preesistente all’emanazione del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 1880 del 21/12/1942 e che l’ultimo permesso rilasciato era risalente all’anno 1906, richiedendo, altresì, che gli venissero fornite le misure di distanza dalle abitazioni e lo stato di conservazione del manufatto funebre; - dall’altro, l’Ufficiale Sanitario a predisporre una relazione tecnico-sanitaria sulla tomba. L’Ufficiale Sanitario aveva espresso parere favorevole, dichiarando che le ultime tumulazioni risalivano rispettivamente agli anni 1952 – 1953 e che nulla ostava alla tumulazione di una nuova salma. Il Sindaco, da parte Sua, con successiva nota, aveva espresso la Sua non contrarietà alla tumulazione con delibera di Giunta Comunale, ed i parenti avevano proceduto alla relativa sepoltura. I miei dubbi sono, pertanto, questi: - se autorizzo l’estumulazione della salma, l’operazione di raccolta delle ossa può essere effettuata dai nostri custodi cimiteriali, con l’applicazione, pertanto, delle relative tariffe? Penso di sì, alla luce degli articoli 101 – 104 del D.P.R. 285/1990, anche perché, in teoria, queste tombe, anche se posizionate al di fuori del Cimitero, dovrebbero essere soggette al controllo dell’autorità comunale; - gli esiti cadaverici trasformativi risultanti dalle suddette operazioni cimiteriali, potranno essere tumulati nel nostro cimitero, solo se in possesso dei normali requisiti richiesti (residenza, decesso o concessione di un manufatto funebre)?
Penso di sì. - sussistendo, come credo, un vincolo di inalienabilità sulla tomba ed un vincolo di inedificabilità sull’area, i parenti, estumulate tutte le salme, non possono cambiarne la destinazione d’uso, nel senso che il manufatto funebre deve rimanere cmq. tale e non essere adibito a deposito attrezzi, ad esempio. Questo è comunque meglio che venga specificato nell’istanza che dovranno presentarmi?
Per poter realizzare una tomba gentilizia, ovvero un luogo di sepoltura dedicato ai defunti di una sola famiglia o ad una collettività, non aperta al pubblico, al di fuori dell’area cimiteriale pubblica (cimitero comunale), occorre, come è noto:
Il D.P.R. n° 285/1990 “Regolamento nazionale di polizia mortuaria”, agli artt. 101, 102, 103, 104 e 105 (sepolcri privati fuori dai cimiteri), definisce e disciplina la realizzazione di tombe gentilizie destinate dal fondatore del sepolcro a se stesso e, se fosse suo intendimento, alle persone a lui legate con rapporti di sangue, parentela o affinità, a condizione che non siano aperte al pubblico; analogamente per le cappelle private riferibili a enti, associazioni, fondazioni e corporazioni, anche religiose. Come si è accennato, è, poi, necessario avere un'area di proprietà, sulla quale si dovrà costituire un vincolo di asservimento e inedificabilità (ex art. 104, comma 2, del D.P.R. n° 285/1990, da trascrivere nella conservatoria dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2658 del C.C.) ed al centro della quale ubicare la tomba; l'edificio dovrà garantire una distanza da altri edifici e dai centri abitati (eventualmente limitrofi) di almeno mt 200 cioè almeno pari a quella prescritta per i cimiteri dall’art. 338 R.D. 1265/1934.
La regolamentazione, l'autorizzazione alla sepoltura, cremazione, estumulazione sono e rimangono in capo al Comune (congiuntamente, Sindaco e A.S.L. competente).
Inoltre, il Regolamento di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. n° 285/1990 identifica nel Sindaco colui che autorizza la costruzione di “Cappelle gentilizie” (quelle fuori dal cimitero), autorizza la tumulazione nelle stesse e (art. 104 sempre del D.P.R. n° 285/1990) vigila sul rispetto della normativa. In forma traslata anche l’estumulazione è, quindi, autorizzata dal Sindaco; non è regolamentata in quanto non si tratta di concessione cimiteriale ma si può considerare la cappella gentilizia come piccolo cimitero privato, isolata da una fascia di rispetto di 200 mt tutt’attorno, peraltro di terreni di proprietà del titolare della cappella gentilizia stessa, in cui hanno sepoltura solo gli aventi diritto di quella famiglia e il Sindaco vigila ed autorizza la sepoltura. Tanto più che il resto mortale o il resto osseo dovrà, poi, essere trasportato verso una nuova destinazione (crematorio o altro cimitero).
Ciò detto, rispondendo puntualmente:
“è stata chiesta l’estumulazione di una salma da una cappella gentilizia; l’operazione di raccolta delle ossa può essere effettuata dai custodi cimiteriali, con l’applicazione delle relative tariffe?”
Assolutamente sì.
“Gli esiti cadaverici trasformativi risultanti dalle operazioni cimiteriali potranno essere tumulati nel cimitero solo se in possesso dei normali requisiti richiesti ovvero residenza, decesso o concessione di un manufatto funebre?”
La considerazione è corretta e coglie nel segno, a meno che non si abbiamo, a livello locale, norme derogatorie.
“I parenti, estumulate tutte le salme, non possono cambiarne la destinazione d’uso, nel senso che il manufatto funebre deve rimanere tale e non essere adibito a deposito attrezzi, ad esempio, giusto?”
La considerazione è corretta e coglie nel segno; inoltre, qualora vi supporti la normativa locale e non vi siano ulteriori corpi/resti, potrebbe ritenersi decaduta la concessione altrimenti la stessa rimarrebbe efficace anche senza una temporanea occupazione. L’istanza dovrà presentarsi completa di ogni fatto o circostanza che consenta una completa istruttoria procedimentale; diversamente, sarà possibile richiedere una integrazione documentale o una migliore specificazione di aspetti controversi. Qualora si riesca a far inserire nell’istanza un’assunzione di responsabilità a mantenere l’impegno sulla inedificabilità sull’area e sulla destinazione d’uso dell’immobile la stessa potrà essere fatta valere come indice di correttezza e buona fede nella continuità del “rapporto concessorio”, al di là delle violazioni che potrebbero poi configurarsi.
Dott. Pietro Cucumile 29/03/2018
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Sintesi dell'intervento della dott.ssa Lorella CapezzalI
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