In caso di sentenza di condanna non definitiva, con sanzione interdittiva non esecutiva, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica dell’operatore economico

ANAC – 29 gennaio 2025 (Parere di Precontenzioso n. 9 del 14 gennaio 2025)

Servizi Comunali Gare

30 Gennaio 2025

Autorità Nazionale Anticorruzione

Date:
29 gennaio 2025

No esclusione automatica dalla gara per impresa condannata con sanzione interdittiva non esecutiva

In caso di sentenza di condanna non definitiva, con sanzione interdittiva non esecutiva, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica dell’operatore economico. Deve, invece, valutare il reato-presupposto a cui è stato condannato in via non definitiva l’operatore economico nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 98 del codice. Spetta, inoltre, in via esclusiva alla stazione appaltante valutare le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico.
E’ quanto ha deliberato Anac con
parere di precontenzioso n. 9 approvato dal Consiglio di Anac del 14 gennaio 2025.

Il caso specifico su cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta riguarda una richiesta della Provincia di Livorno, con riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della strada provinciale n. 20 e n.21. La Provincia di Livorno chiedeva se la presenza di una sentenza di condanna non definitiva con applicazione di una sanzione interdittiva (della durata di due anni) comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, oppure se deve essere valutata discrezionalmente dalla stazione appaltante.

“Ai fini dell’effetto automaticamente escludente – scrive Anac - la sanzione interdittiva deve essere esecutiva. Pertanto, nel caso in cui venga irrogata con sentenza è necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva. Tale presupposto si desume in via sistematica dall’art. 650 c.p.p., dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, dall’art. 96, comma 8, del codice, nonché dai principi di tassatività (sia in tema di sanzioni che di cause di esclusione) e di colpevolezza (applicabile anche alle persone giuridiche)”.

“In caso di sentenza di condanna non definitiva, la stazione appaltante deve valutare il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell’operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni interdittive”.
“In ogni caso – ribadisce Anac -, la Stazione appaltante dovrebbe valutare l’intervenuta adozione di misure di self cleaning, da parte della Società, dichiarate in sede di gara, tenendo conto del decorso di un lungo intervallo di tempo (circa 15 anni) dal supposto illecito”.

Leggi il Parere di Precontenzioso

 

Parere di Precontenzioso n. 9 del 14 gennaio 2025.pdf

0.14MB

 

Fonte: Autorità Nazionale Anticorruzione

https://www.anticorruzione.it/en/-/news.29.01.25.parere.prec

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