Analisi dei prezzi

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
04 Aprile 2018

Un impresa edile che ha acquisito un lavoro di cui è stata oggetto di verifica dell'offerta anomala, poi consegnata e accettata, ha chiesto all'ente appaltante le analisi dei prezzi del progetto poiché i prezzi usati non erano stati attinti dal prezziario della camera di commercio di Brescia e neanche da listino della Regione Lombardia. Le analisi dei prezzi non erano presenti nel progetto, chiedo ma può un impresa chiedere in questa fase dell'appalto le analisi dei prezzi del progetto o al limite poteva chiederle prima?

 


 

Risposta

Considerato che l’operatore ha partecipato alla gara non sollevando alcuna obiezione, è stato sottoposto ad esame di anomalia dell’offerta senza alcuna conseguenza negativa, verosimilmente ha sottoscritto il contratto in forma pubblica amministrativa, non appare rispondente ai principi del Codice civile di buona fede e di correttezza, applicabili in fase di esecuzione del contratto ai sensi del comma 8 dell’art. 30 del Codice.

 

In ogni caso, desta perplessità che un'impresa che asserisca una incongrua analisi dei prezzi contenuta nei documenti relativi al bando di gara, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi. Al riguardo, va osservato la fattispecie all’esame non può essere in alcun modo assimilata a quella in cui le condizioni di gara siano tali da non consentire in maniera assoluta la partecipazione alla medesima. Ciò che si deduce, infatti, nella fattispecie in esame, è la presunta non remuneratività della partecipazione. Nel merito, resta fermo che l’asserito ostacolo ad un regolare svolgimento della gara deve avere natura obiettiva e non meramente soggettiva (o di mera opportunità). Invero, in un regime di libera concorrenza non sussiste alcun obbligo, da parte delle stazioni appaltanti, di porre a base d'asta un prezzo remunerativo dell'opera prestata per il servizio o per il lavoro eseguito. È vero che precisi principi economici, oltre che ragioni di contabilità pubblica, imporrebbero alla stazione appaltante di procedere, con esatti criteri di valutazione dei costi, alla determinazione del prezzo da porre a base d'asta, ma l'eventuale erroneità del risultato è vizio interno al procedimento di formazione della volontà del soggetto che indice la gara non sindacabile da terzi.

 

Certo un errore nella determinazione della base d'asta fa correre il rischio di vedere andare deserta la gara o, peggio, di aggiudicare la gara stessa ad un soggetto che, nonostante il prezzo più basso, si dimostri successivamente, in sede di esecuzione, poco affidabile.

 

Il concorrente alla gara ha solo l'onere di valutare se gli estremi della proposta (tale deve considerarsi il bando di gara) siano tali da rendere, per lo stesso, conveniente la partecipazione alla gara, restando, in ogni caso, libero di non partecipare, qualora questa sua valutazione dia esito negativo.

 

La libera concorrenza deve, infatti, assicurare la possibilità di partecipare alle varie iniziative economiche poste in essere dai soggetti pubblici operanti in ambito comunitario, ma non può certamente spingersi a costituire un obbligo di formulare prezzi base tali da assicurare un guadagno in ogni caso. Un simile effetto deve, invece, discendere, dalla formulazione di una offerta basata su una corretta comparazione delle condizioni di partecipazione rispetto alle proprie capacità imprenditoriali.

Dott. Eugenio De Carlo 03/04/2018

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