Utilizzo quota del risultato di amministrazione "svincolata" dal FCDE per finanziare il FCDE iscritto nel bilancio di previsione.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
31 Gennaio 2025

In relazione a quanto previsto dall’articolo 187 comma 2 del TUEL, secondo il quale la quota di FCDE svincolata in occasione dell'approvazione del rendiconto può essere utilizzata per finanziare il medesimo fondo iscritto nel bilancio di previsione nella missione 20, si chiede se questa operazione di "svincolo" comporta la modifica della composizione del risultato di amministrazione.

Risposta

In occasione del rendiconto la verifica della congruità dell’importo accantonato a titolo di FCDE va fatta con riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto sia degli esercizi precedenti. al fine di adeguarlo alle effettive capacità di riscossione dei crediti (residui attivi) iscritti in bilancio; analoga verifica deve poi essere effettuata anche in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’eventuale adeguamento dello stanziamento accantonato. Al riguardo il paragrafo 3.3 del principio contabile applicato n. 4/2 prevede che, al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, "" … vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione … "".

Tanto premesso, la recente deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti n. 164 del 5-20 dicembre 2024, adottata in sede di esame del rendiconto di un ente locale, dopo avere ricordato che la giurisprudenza contabile  ammette modifiche postume al rendiconto già approvato soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge oppure se finalizzate alla correzione di errori meramente materiali (cfr., da ultimo, Corte conti, sez. contr. Veneto, del. n. 1/2024/PAR), ha evidenziato che modifiche sostanziali, - quali quelle concernenti la rideterminazione della quota accantonata con contestuale variazione di pari importo della quota libera - risultano precluse dal principio generale di intangibilità e immodificabilità del rendiconto, codificato, con norma espressiva di un principio di ordine generale, dall’art. 150 del R.D. n. 827/1924, ai sensi del quale "il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti".

Trattasi di un principio di ordine generale che discende direttamente, oltre che da elementari esigenze di certezza giuridica, dal principio di annualità del bilancio, enunciato dall’allegato 1 al d. lgs. n. 118/2011, secondo cui "i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l’anno solare (…)".

Da tali considerazioni la Sezione Regionale, riallacciandosi anche a precedenti orientamenti della magistratura contabile in ordine ad eventuali modifiche delle risultanze del rendiconto, ha precisato che "… il principio di intangibilità delle risultanze del rendiconto (…) limita quindi la possibilità di intervenire a posteriori con rettifiche e correzioni al rendiconto dell’anno precedente ormai concluso e certificato", per cui "modificare ex post tali dati con effetto retroattivo sulla gestione di competenza pregressa significherebbe vanificare la funzione di veridicità "storica" insita nel rendiconto".

Dalle considerazioni sopra riportate deriva che la deliberazione con cui il consiglio comunale dispone di vincolare - o di svincolare - le necessarie quote del risultato di amministrazione non può determinare alcuna modifica delle diverse quote - accantonate, vincolate, destinate e libera - che compongono il risultato di amministrazione.

29 gennaio 2025                                                                                 

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: Utilizzo, risultato di amministrazione, FCDE, bilancio di previsione

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