Iscrizione aire per cittadino cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente per ripristino posizione precedente (cancellato per emigrazione)
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Andrea Antognoni
QuesitiUna minore di origine ucraina diventa cittadina Italiana in quanto minore convivente di madre divenuta italiana. Dobbiamo rilasciare la carta d'identità valida per l'espatrio e la madre della minore ha presentato una sentenza del tribunale ucraino che dispone la perdita della potestà genitoriale da parte del padre. La sentenza non risulta annotata sull’atto di nascita della bambina.
Si chiede se sia sufficiente per procedere al rilascio della carta senza il consenso del padre o se sia ad oggi necessaria la pronuncia di un tribunale italiano.
La sentenza in esame non viene annotata sull'atto di nascita in quanto non modifica il rapporto di genitorialità (padre e madre restano quelli) bensì incide sulla responsabilità genitoriale.
Dal punto di vista del diritto interno, la materia è regolamentata dagli artt. 64 – 67 della Legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; mentre, in ambito comunitario, il legislatore è intervenuto con il Regolamento n. 44/2001 (Bruxelles 1), poi interamente sostituito dal Regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles 2).
Essendo il caso in esame in ambito extra-UE, la sentenza va esaminata alla luce della L. 218/1995, e nello specifico vanno riscontrati i fondamentali requisiti che le sentenze e gli altri provvedimenti stranieri devono soddisfare, affinché possano dirsi automaticamente riconosciuti in Italia ed essere, quindi, portati a concreta esecuzione. Tali requisiti sono elencati all’art. 64 della Legge 218/1995 e riguardano la non contrarietà all’ordine pubblico italiano, la competenza giurisdizionale, la regolarità del contraddittorio in tutte le fasi del processo, la non impugnabilità della sentenza, la non contrarietà ad altra sentenza emessa in Italia e l’assenza della medesima lite pendente in Italia (questi ultimi dovranno necessariamente essere auto-dichiarati dalla mamma che ne chiede l'esecuzione, che si concretizza nell'ottenimento della carta valida all'espatrio senza intervento del padre).
In caso di mancanza dei requisiti indicati all'art. 64 della L. 218/1995, la signora potrà in alternativa richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare (strada probabilmente più semplice) o richiedere al Tribunale competente un provvedimento di esecutività della sentenza ucraina.
31 Gennaio 2025
Dott. Andrea Antognoni
Parole chiave: carta di identità, espatrio, responsabilità genitoriale
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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