Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
Quesiti
L’azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), su cui questo Comune è tenuto a vigilare, presenta questa problematica, in merito ad alcune partite arretrate degli stipendi dei dipendenti:
l’ASP applica il CCNL Enti Locali (art. 4 CCNQ del 13/07/2016) e, per scelta del precedente Direttore, non ha mai corrisposto l'Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dal D.L. 185 del 29.11.2008 Art 33.
Nello spirito della norma iniziale, le amministrazioni pubbliche non statali avevano la possibilità e non l'obbligo della corresponsione dal 1.1.2009 e su questo si ritiene sia stata una scelta legittima e nulla è dovuto ai dipendenti per tale periodo.
Successivamente:
a) l'art 2 comma 35 della Finanziaria 2009 (Legge 22.12.2008, n. 203) dispone invece che in caso di mancata stipula dei Contratti Collettivi di lavoro "In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale", come anche indicato nella nota informativa ANCI del 4.2.2009.
b) poi, è intervenuto l’articolo 9, comma 17, del D.L. 78/2010, che ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 attraverso la sospensione (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali del triennio 2010-2012, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 (in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della L. 203/2008).
Questa indennità non è mai stata corrisposta e, nella prossima fase di calcolo degli arretrati di cui al nuovo CCNL, ci si domanda della doverosità) di erogazione o meno.
La domanda, quindi, è la seguente:
l’ASP era obbligata al pagamento dell’Indennità di vacanza, oppure era solo una facoltà (e, quindi, niente sarebbe dovuto)? E con decorrenza (2009 o 2010)?
Si ritiene che la risposta debba essere positiva circa la corresponsione degli arretrati dell’indennità di vacanza contrattuale. Infatti le ASP, ai sensi della CCNQ 11 giugno 2007 erano ricomprese tra i destinatari del CCNL Regioni – Autonomie locali e, per tale motivo, trova applicazione l’articolo 2, comma 35, Legge 203/2008.
La decorrenza, al pari di quanto previsto per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, è quella del 1° aprile 2010 (nell’importo inferiore) e dal 1° luglio 2010 a regime fino alla data di effettivo conglobamento nello stipendio tabellare che avverrà il 1° aprile 2018, una volta che sarà stato sottoscritto definitivamente il CCNL Funzioni locali.
Dott. Fabio Venanzi 30 marzo 2018
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Lombardia, Milano, Sezione II - Sentenza 15 aprile 2025, n. 1364
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34195
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