Iscrizione aire per cittadino cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente per ripristino posizione precedente (cancellato per emigrazione)
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn mio residente ha richiesto il rilascio di copia del vecchio cartellino anagrafico cartaceo in quanto, avendo smarrito il libretto di lavoro, deve dimostrare la qualifica di "bracciante agricolo”.
È possibile procedere al rilascio?
Si chiede se trovano applicazione gli articolo 33 comma 2 e articolo 35 comma 2 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che vietano il rilascio di certificati attestanti la professione o se la richiesta oggetto del quesito può configurarsi come richiesta di accesso agli atti secondo la legge 241/90.
L’articolo 20 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, in materiale di schede individuali dispone che “A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.”
L’articolo 35 comma 2 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dispone testualmente “Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.”
Quindi, anche se la professione è un dato presente nella scheda anagrafica AP.5, tale dato non può né essere attestato né certificato da parte dell’ufficiale d’anagrafe stante il divieto disposto dall’articolo 35 comma 2 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Ritengo che la richiesta puntuale di copia della scheda individuale (AP/5) e/o di famiglia (AP/6) da parte del titolare, possa rientrare a pieno titolo nel diritto di accesso previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 22 comma 1/b, definisce "interessati" al diritto di accesso, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
Il comma 2 dichiara che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".
Il comma 3 prescrive che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6""; tra queste eccezioni non si fa cenno alcuno alle schede individuali (AP/5) e/o di famiglia (AP/6).
A questo punto si possono trarre le debite conclusioni:
a) l'accesso (mediante acquisizione di copia) del è condizionato dall'interesse che il richiedente deve dimostrare; interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso - e sulla sua pertinenza decide il "depositario" del cartellino anagrafico;
b) per negare l'accesso pur dopo averne accertato l'interesse, occorre motivare con richiamo alla norma che preveda il diniego per la specifica tipologia di atto: norma di eccezione che in questo caso non risulta.
Nel caso descritto il richiedente nella richiesta di accesso documentale dovrebbe quindi dimostrare "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", motivare per quale motivo richiede il rilascio del cartellino.
Quindi dovrete voi valutare se vi è un interesse diretto, concreto ed attuale per il rilascio di copia.
Le altre forme di accesso, civico e generalizzato, non sono certamente possibili in quanto il rilascio dei dati personali contenuti nelle schede individuali AP.5 potrebbe recare un pregiudizio concreto alla "protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia".
Per ciò che riguarda le copie, si applicherà il costo stabilito dal singolo Comune, e nulla più, mentre si applicherà l’imposta di bollo se la copia deve essere autenticata (mentre la richiesta può anche essere informale).
I diritti di ricerca non si applicano.
31 Gennaio 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: cartellino, anagrafe, copia
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3641, sintomo n.QD3677
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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