Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se nel caso di dipendente assunto ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 vada calcolato il cuneo fiscale quando il reddito è superiore a 20.000,00 euro ed eventualmente se vada fatto il cumulo degli importi erogati nei due comuni oppure i redditi devono essere considerati separatamente, come avveniva per lo sgravio contributivo.
Ai sensi dell’art. 1, cc. 4-6, L. n. 207/2024, per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro e di importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro, fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.
La soglia è determinata dal reddito complessivo, dunque il compenso per l’incarico ex comma 557 si somma a quello percepito nel comune di appartenenza.
Si ritiene opportuno che l’ente istante si faccia rilasciare dall’incaricato ex 557 una dichiarazione sui redditi percepiti nell’ente di appartenenza per verificare il diritto alla percezione.
È vero che tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, ma dovendone verificare la spettanza in sede di conguaglio, provvedendo eventualmente al recupero delle somme non dovute (ex commi 7 e 8), è più corretto avere chiara la situazione reddituale fin da subito.
31 Gennaio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: cuneo fiscale, 557, reddito
Per i clienti Halley: ricorrente n.QP8161, sintomo n.QP8249
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Tutto ciò che serve sapere in previsione della scadenza per il versamento della prima rata (16 giugno 2025)
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