Formazione Suppletiva Co.A. Comunicato primo modulo semestrale anno 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Stefano Paoli
QuesitiSi chiede chi è competente in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008) e alla formazione dei rischi lavorativi, per una dipendente dell’Ente, Funzionaria EQ assistente sociale, in comando presso la Prefettura.
L’assistente sociale di cui trattasi pur essendo una dipendente comunale deve rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro dell’ente presso il quale presta servizio: per es. deve conoscere il Documento di Valutazione dei Rischi della Prefettura e le misure di sicurezza da questa adottata.
Come è noto, il responsabile della sorveglianza sanitaria è il medico competente dell'azienda, un professionista con una specializzazione in medicina del lavoro (o discipline equipollenti), che ha il compito di fornire un giudizio d'idoneità sulle mansioni svolte dai lavoratori. Il suo compito è quello di monitorare e comunque di vigilare sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro dei dipendenti e, comunque, dei lavoratori che operano per il datore di lavoro che gli ha conferito l’incarico professionale.
Il quesito fa riferimento ad una lavoratrice pubblica dipendente comunale (datore di lavoro originario) ma che presta la sua attività in una Prefettura (datore di lavoro secondario) in quanto è stato attivato tra i due enti l’istituto del comando.
Il comando è l'istituto mediante il quale il dipendente di un'amministrazione o ente pubblico presta servizio per un periodo determinato presso un'altra amministrazione o ente pubblico al fine di soddisfare un interesse o un'esigenza di quest'ultima/o mentre si ha il distacco quando un dipendente è inviato presso altro soggetto per soddisfare esigenze del soggetto distaccante.
In pratica, questi due istituti hanno in comune il fatto che un proprio dipendente, anche se per motivi diversi, svolge la propria attività professionale presso un ente diverso dal datore di lavoro dal quale è stato originariamente assunto.
La normativa in materia di sicurezza sul lavoro non prevede l’ipotesi di comando di un dipendente ma solo quella del distacco che, per analogia, per i motivi di cui sopra, può essere utile per rispondere al quesito inviato.
L’art. 3, c.6, D.lg. 81/2008 stabilisce che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. [...]”.
In relazione a questa problematica si era espressa, ai sensi dell’art. 12, D.lg. 09.04.08, n.81) con un parere ancora valido e condivisibile (Interpello n. 8/2016 – Prot. 9738 del 12.05.2016), la Commissione per gli interpelli la quale ha evidenziato che, in caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
Pur tuttavia, sempre il ricordato comma 6, stabilisce che “Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.”
Di conseguenza, possiamo dire che all’ente che dispone il comando spetta un obbligo generale, ovvero l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle sue mansioni, mentre al distaccatario (ergo: ospitante) spetta invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
Analogamente anche per quanto riguarda la formazione relativa ai rischi lavorativi: il datore di lavoro che attua il comando dovrà fornire una formazione generale e specifica per l’attività che viene svolta in Comune mentre la Prefettura, considerato che la dipendente ha già una formazione generale dovrà occuparsi della formazione specifica per l’attività svolta nella sua struttura.
30 gennaio 2025
Dott. Stefano Paoli
Parole chiave: funzionaria Elevate Qualificazioni, assistente sociale, comando, Prefettura, sorveglianza sanitaria, rischi lavorativi, sicurezza luoghi di lavoro
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8163, sintomo n. QP8251
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