Edilizia: l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali e autorizzazione paesaggistica postuma
Le indicazioni del Ministero della Cultura
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiUn cittadino è deceduto nel 2017, l'immobile collegato al cittadino in questione è intestato a 3 persone a chi lo deve emettere il nuovo ruolo? ( la casa è vuota con 3 proprietari di cui uno deceduto).
Un cittadino è deceduto nel 2007 e la proprietà dell'immobile è passata ai nipoti per successione.
La tari è rimasta sempre intestata a nome del deceduto.
La moglie del defunto ha continuato a pagare la tari fino al 2014 pur essendo la proprietà dei nipoti.
Nel 2014 è deceduta anche la nonna e nessuno ha piu' pagato la tari.
Le utenze sono ancora attive ma intestate al nonno defunto.
Come si deve comportare il comune per accertare la tari ? Visto che l'obbligazione tari non è divisibile: come decidere a quale soggetto intestare la tari e fare relativo accertamento?
L'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 stabilisce che sono soggetti passivi del tributo coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso siano destinati, suscettibili di produrre rifiuti.
Tale comma chiarisce altresì che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Stante quanto chiaramente specificato nella richiamata legge di stabilità 2014, tutti i soggetti che occupano il medesimo immobile (o che ne detengano la contestuale disponibilità) sono tenuti all'adempimento dell'obbligazione tributaria “solidale”
Il codice civile all’art. 1292 definisce come obbligazione solidale, quella in cui più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento della totale del pagamento.
La conseguenza di tale criterio è che l'ente impositore può pretendere il pagamento del tributo per l'intero da uno qualsiasi dei coabitanti, indipendentemente dal soggetto intestatario dell'avviso di pagamento. Va infatti ricordato che, per il comma 684 dell'articolo 1 della legge 147/2013, nel caso di più occupanti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi.
In ogni caso, per poter esigere la prestazione da tutti i coobbligati è necessario che la pretesa impositiva sia formalmente comunicata agli interessati, mediante l'invio dell'avviso di pagamento (con eventuale successiva notifica del sollecito di pagamento o dell'avviso di accertamento),
In base al principio sopra richiamato, il soggetto che adempie libera tutti gli altri interessati.
Nel caso di decesso del soggetto passivo (come illustrato nel presente quesito), è necessario operare una distinzione tra i crediti maturati prima dell'evento e quelli eventualmente successivi.
In seguito al decesso del contribuente, gli eredi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione di cessazione, ai sensi del comma 684 dell'articolo 1 della legge 147/2013, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento. Inoltre, i medesimi dovranno prendersi in carico il tributo dovuto per l'immobile successivamente a tale data, ovvero dimostrare l'assenza dei presupposti per la prosecuzione della sua applicazione.
I crediti tributari riferiti ai periodi anteriori al decesso rientreranno nella massa passiva ereditaria e dovranno essere soddisfatti dai chiamati che accettano l'eredità.
Tuttavia, l'ente impositore potrebbe richiedere l'adempimento dell'obbligazione agli altri soggetti occupanti, obbligati in solido, evitando di avviare le procedure per recuperare il credito nei confronti degli eredi.
Si rammenta in ogni caso, che in questa ultima ipotesi, le più recenti sentenze della Cassazione (su tutte la n. 22426/2014) ritengono che, nel caso dei tributi diversi dalle imposte dirette, la responsabilità degli eredi sia da considerarsi pro-quota.
Dott. Gianluca Russo 28/03/2018
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Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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