Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se le deleghe conferite al responsabile elettorale e al sostituto debbano essere rinnovate ad ogni cambio di amministrazione oppure siano valide fino alla revoca, come le deleghe per lo stato civile e l’anagrafe.
L’art. 4-bis, c. 3, D.P.R. n. 223/1967 dispone:
“3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.”
Secondo il Ministero dell’Interno (parere del 14 settembre 2004):
“(…) ad eccezione dello stato civile (in virtù di specifica norma di legge) si ribadisce che la delega di funzioni, comportando un trasferimento di competenze dal titolare delle stesse funzioni ad altro soggetto, fermo restando l'eventuale regime di prorogatio indispensabile proprio per evitare disfunzioni nell'azione amministrativa, necessita di un nuovo provvedimento da parte del titolare subentrato il quale rimane in facoltà di riassegnare le stesse deleghe.”
Si ritiene dunque che nel caso illustrato nel quesito sia necessario un nuovo provvedimento sindacale per assegnare le deleghe in oggetto.
03 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: elettorale, delega, validità
per comunali e referendum
Modelli aggiornati in relazione alle ultime circolari ministeriali
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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