MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl Segretario comunale nominato presso un Comune può collaborare o assumere incarichi per conto di un'altra amministrazione comunale per svolgere attività di consulenza e collaborazione alla redazione del PIAO o al piano delle performance?
L'attività non è in contrasto con i compiti e le funzioni svolti presso l'ente in cui è titolare di Segreteria?
Se la risposta è positiva, in quali forme può collaborare e prestare la sua attività presso altre amministrazioni?
L’ex AGES ha espresso, nel dicembre del 2005, il seguente parere in merito alla questione posta dall’istante:
“Premesso che anche per la categoria dei segretari comunali e provinciali la disciplina di riferimento per l’istituto in argomento è rappresentata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati “(…) non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (…)”, giova rammentare che gli incarichi de quibus, in quanto non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, devono essere svolti al di fuori del normale orario di servizio e che l’amministrazione di appartenenza del dipendente, nel valutare l’opportunità di concederne l’autorizzazione allo svolgimento, deve seguire “(…) criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione (…)”, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 53.
Ai fini della corretta individuazione della procedura cui i segretari devono attenersi per ottenere la prescritta autorizzazione, occorre accertare se l’istante ricopra un incarico di titolarità presso una sede di segreteria, ovvero sia collocato in posizione di disponibilità.
In merito alla prima fattispecie il Consiglio nazionale di Amministrazione, con deliberazione n. 200 del 14 giugno 2001, ha chiarito espressamente che “(…) l’autorizzazione al conferimento di incarichi extra-istituzionali (…) viene rilasciata esclusivamente dal sindaco e dal presidente della provincia (…)”, da cui il segretario dipende funzionalmente. La domanda dovrà essere indirizzata esclusivamente al capo dell’amministrazione presso cui il segretario presta servizio in qualità di titolare.”
Tali incarichi sono dunque possibili solo previa l’obbligatoria autorizzazione dell’ente locale.
Spetta dunque all’Amministrazione di appartenenza valutare la richiesta di incarico sottoposta dal segretario titolare per valutarne gli eventuali profili di incompatibilità, al fine di rilasciare tale autorizzazione.
L’ente che conferisce l’incarico individuerà, poi, la forma più opportuna per definirne i contorni giuridici, posto che in ogni caso non può trattarsi di prestazione di lavoro dipendente.
03 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: Segretario comunale, incarichi esterni, incompatibilità,
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP 8169, sintomo n. QP 8257
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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